Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29/01/1979, n. 24; dall'art. 19, D.P.R. 30/12/1980, n. 897; abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 45 - Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi

Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 6.000.000, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 30.000.000; la pena non può essere inferiore a lire 4.000.000 per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.”

Dalla redazione