Sent.C. Cass. 27/03/1987, n. 2997 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP3027

Sent.C. Cass. 27/03/1987, n. 2997

46221 46221
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso liquidato dal giudice - Obbligo di versamento I.V.A..
1. La prestazione del consulente tecnico, nominato dal giudice civile tra i professionisti iscritti negli appositi albi, integra servizio espletato nell'esercizio abituale di lavoro autonomo, secondo la previsione dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni) istitutivo dell'IVA, e, pertanto, obbliga il consulente medesimo a versare allo Stato detta imposta sul compenso liquidatogli, con rivalsa, ai sensi dell'art. 18 di detto decreto, nei confronti del soggetto a cui carico il giudice pone l'anticipazione del relativo onere (salvo il diritto di quest'ultimo ad ottenerne il rimborso, anche per la componente «rivalsa IVA», dalla parte condannata alle spese processuali in esito alla lite).


D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633R

Dalla redazione