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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
I commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell’art. 10 del D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21) dispongono:
“2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.”
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