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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 10/08/2012, n. 84/E
Risoluz. Ag. Entrate 10/08/2012, n. 84/E
Risoluz. Ag. Entrate 10/08/2012, n. 84/E
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[Premessa] |
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QUESITOIl Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i propri diritti d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale società ha un ruolo centrale nella promozione, nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Più precisamente, il GSE è il “soggetto attuatore” delle politiche economiche |
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTEL’istante osserva che i condomini sono “soggetti” che svolgono una mera funzione gestionale della proprietà comune, in rappresentanza e nell’interesse dei partecipanti al condominio stesso. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione sentenza del 14 dicembre 1993 n.12304) ritenendo che il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei partecipanti, limitatamente all’amministrazione ed al buon uso della cosa comune. Da un punto vista fiscale il condominio non ha soggettività tributaria; la prassi vigente considera in effetti il condominio come un soggetto “trasparente” che non assume mai la qualifica di soggetto passivo di imposta. |
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATECon la circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E, la scrivente nel delineare il trattamento fiscale da riservare al “conto energia” (di seguito anche tariffa incentivante) in capo al soggetto che la percepisce, ha individuato le ipotesi in cui la produzione di energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico integra lo svolgimento di un attività commerciale. In particolare, è stato affermato che la produzione di energia derivante da un impianto fotovoltaico, di potenza non superiore a 20 kw, posto a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non individua un’attività commerciale abituale, quando, l’energia prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità domestiche e l’eccedenza, che non risulta auto consumata, viene immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto. Si ricorda, in proposito che nella risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, R concernente il trattamento fiscale dello scambio sul posto, è stato precisato che “(…) gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico”. Tale precisazione deve essere intesa nel senso che, nel caso in cui il responsabile dell’impianto opti, in relazione all’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri fabbisogni, per il servizio di scambio sul posto, l’energia che immette in rete è pari a tutta quella prodotta e non auto consumata. Diversamente, la citata circolare ha qualificato commerciale, la produzione di energia derivate da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete, nonché, la produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw. In quel contesto, come ricordato anche dall’istante, con riferimento ai condomini che realizzano un impiant |
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