Con la presente risoluzione l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui ai commi da 24 a 40 dell’art. 3 della L. 28.12.1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». I chiarimenti vertono in particolare sul comma 26, che pone il tributo a carico dell’impresa di stoccaggio definitivo, stabilendo nel contempo un obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, nel caso in cui intervenga un’impresa di intermediazione di rifiuti iscritta all’Albo di cui all’art. 30 del D. Leg.vo 22/1997.
L’Agenzia ritiene che qualora le imprese di intermediazione stipulino con le imprese produttrici di rifiuti contratti riconducibili a prestazioni di servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti, senza alcuna clausola che li possa far inquadrare nella figura del mandato, le imprese stesse vanno considerate quali committenti del servizio di stoccaggio definitivo, e quindi destinatarie dell’obbligo di rivalsa posto a carico dell’impresa che effettua detto stoccaggio.