Ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106), dal 25/07/2021 e fino al 31/12/2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente numero, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

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