La Società ALFA (in seguito, "Istante", "Società" o "Contribuente") ha per oggetto sociale la progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche (codice ATECO 28.22.01 - "fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, attività svolta presso unità locale"). Di regola, opera stipulando con i propri clienti contratti di appalto, a norma degli articoli 1655 e seguenti del codice civile, aventi a oggetto forniture cd. "chiavi in mano", cioè comprensive sia del prodotto (servoscala, piattaforma elevatrice, ascensore etc.) sia delle opere edili e accessorie necessarie all'installazione dell'apparecchiatura all'interno dell'immobile (nelle parti comuni di edifici condominiali o all'intero dei singoli appartamenti).
La Società è creditrice del saldo di un contratto di appalto per "manutenzione straordinaria" (quindi non per eliminazione delle barriere architettoniche) con fornitura e montaggio di un impianto di sollevamento per persone in vano scala condominiale non avente le misure minime prescritte dall'articolo 8.1.13 del D.M. 236/1989 (e, per di più, raggiungibile solo dopo aver percorso una rampa di scale), in ragione del fatto che il condominio cliente insiste nel chiedere l'applicazione dell'IVA al 4 per cento, anche sulla scorta del parere di un consulente tecnico di parte.
L'Istante rappresenta di avere dei dubbi in merito alla bontà di questa richiesta in quanto ritiene non definitivamente chiarite dall'amministrazione finanziaria le condizioni al ricorrere delle quali è possibile applicare l'aliquota IVA del 4 per cento agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.