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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 26/09/2024, n. 141
D. Leg.vo 26/09/2024, n. 141
D. Leg.vo 26/09/2024, n. 141
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 11, 16 e 20, commi 2 e 3; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 de |
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Art. 1. - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione1. Sono approvate le disposizioni contenute nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. |
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Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 61. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 40: 1) al comma 3: 1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse; 1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7- bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»; 2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»; 3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa. 6. Se la quantità di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»; b) dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti: «Art. 40-bis. (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati). — 1. Fuori dai casi di cui all’articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. 3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. 4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. 5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.
Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi). — 1. Se i fatti previsti dall’articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
Art. 40-quater (Circostanze attenuanti). — 1. Le pene previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l� |
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Art. 4. - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311. All’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5. - Modifiche al codice di procedura penale |
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Art. 6. - Modifiche in materia di Iva all’importazione1. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, le parole: «all’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454 |
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Art. 7. - Disposizioni finali e di coordinamento1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al |
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Art. 8. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65; b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907; c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27; |
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Art. 9. - Disposizioni finanziarie1. Alle minori entrate derivanti dall’articolo 96 dell’allegato 1 al presente decreto, valutate in 54.790 euro per l’anno 2024 e in 131.497 euro |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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ALLEGATO 1 (ART. 1) - DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONETITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - FONTI, DEFINIZIONI E LINEA DI VIGILANZA DOGANALE Art. 1. Fonti della disciplina doganale e definizioni 1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare: a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione; b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione; c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano: a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio; b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali; c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo. 3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per: a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013; b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza; d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale; e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali; f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza; g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale; h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose; i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.
Art. 2. Linea di vigilanza doganale 1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale. 2. La linea di vigilanza doganale: a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa; b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi. 3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.
Art. 3. Territori extra-doganali e punti franchi 1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Capo II - Organizzazione dei servizi doganali Art. 4. Coordinamento delle attività 1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini. 2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attività di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.
Art. 5. Orario degli uffici dell'Agenzia 1. L'Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorità competenti per lo svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo sono determinati dall'Agenzia.
Art. 6. Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza 1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.
Capo III - Vigilanza e controlli Art. 7. Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale 1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio. 2. La predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1.
Art. 8. Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali 1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 9. Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.
Art. 10. Spazi doganali 1. L'Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località. 2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.
Art. 11. Circuito doganale 1. L'Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Art. 12. Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone 1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. 2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci. 3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
Art. 13. Controllo doganale delle persone 1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. 2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale. 3. Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria. 4. L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
Art. 14. Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.
Art. 15. Servizio di riscontro 1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto. 2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall'Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all'Agenzia affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. 4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia. 5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.
Art. 16. Servizio visita approdi 1. All'arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantità superiore ai limiti consentiti. 2. Gli esiti dell'attività svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano dell'imbarcazione e, in caso di irregolarità, inoltrato all'Agenzia.
Art. 17. Servizio di vigilanza 1. I responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.
Art. 18. Zona di vigilanza doganale terrestre 1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. 2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno: a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre; b) per cinque chilometri dal lido del mare. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata; b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade; c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.
Art. 19. Esercizio della vigilanza nella zona terrestre 1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale. 2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso. 3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.
Art. 20. Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre 1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
Art. 21. Esercizio della vigilanza nei laghi di confine 1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
Art. 22. Zona di vigilanza doganale marittima 1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
Art. 23. Esercizio della vigilanza nella zona marittima 1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico. 2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti. 3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.
Art. 24. Casi di naufragio 1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto. 2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.
Art. 25. Vigilanza doganale negli aeroporti 1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate. 2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.
Art. 26. Costruzione ed esercizio di aeroporti 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
TITOLO II - RAPPORTO DOGANALE Capo I - Obbligazione doganale e diritti doganali Art. 27. Diritti doganali e diritti di confine 1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge. 2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato. 3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di: a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea; b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
Art. 28. Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese 1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali. 2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale uni |
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