Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 42 - Violazioni dell'obbligo di registrazione

Chi omette le annotazioni prescritte negli artt. 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.

Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire.

Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.”

Dalla redazione