Risoluz. Ag. Entrate 01/04/2010, n. 28/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Risoluz. Ag. Entrate 01/04/2010, n. 28/E

Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizio di fornitura di energia termica - interpretazione del punto 122, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
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[Premessa]



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Quesito

L’istante, «ALFA Società Cooperativa» (d’ora in avanti Cooperativa), fa presente di essere stata costituita per volontà del Comune di … al fine di erogare i servizi di riscaldamento e di acqua calda sanitaria a tutti i fabbricati situati nel quartiere residenziale X di … .

Per previsione statutaria possono essere soci della Cooperativa solo i proprietari e i titolari di diritti reali su immobili facenti parte del comprensorio costituito dal nucleo residenziale X. Attualmente la Cooperativa fornisce i servizi a 1538 utenze, di cui 1433 sono riferibili a soci. In particolare, 1.427 sono persone fisiche che utilizzano l’energia termica somministrata per il riscaldamento per uso domestico; 6 sono persone giuridiche; 2 sono cooperative e 3

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Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La Cooperativa ritiene che la fornitura agli utenti dell'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione ad alto rendimento potrà godere dell'aliquota IVA del 10 per cento sia in virtù del punto 122, Tabella A, Parte

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Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, appare opportuno precisare che l'articolo 3 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, cui si fa riferimento nell’istanza, è stato di fatto abrogato ad opera dell’articolo 1 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Invero, l’articolo 1 citato, a decorrere dal 1° gennaio 1985, ha disposto l’accorpamento delle aliquote IVA all’epoca vigenti dal numero di 8 a 4 e la riformulazione, tra l’altro, della Tabella A Parte III,

recante indicazione di beni e servizi soggetti all’aliquota agevolata del 9 per cento (successivamente elevata al 10 per cento in virtù dell'articolo 10, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), tra i quali vengono ricompresse, al n. 122), le prestazioni di servizi relative alla fornitura e distribuzione di calore energia per uso domestico.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, il regime IVA applicabile al servizio di fornitura di energia termica risulta attualmente disciplinato dal n. 122), della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che nella versione attualmente vigente stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento al

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