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Circ. Ag. Entrate 31/05/2007, n. 36/E

Detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
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[Premessa]



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Premessa

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 R (legge finanziaria per il 2007), articolo unico, commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

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1. Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare l’articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione:

a) le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

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2. Edifici interessati

L’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.

Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie agevolabili, prevedono espressamente che gli interventi devono esser

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3. Interventi agevolati

Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale

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3.1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE GLOBALE SU EDIFICI ESISTENTI (ARTICOLO 1, COMMA 344)

344. Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all’allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per r

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3.2. INTERVENTI SU STRUTTURE OPACHE E SU INFISSI (ARTICOLO 1, COMMA 345)

345. Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi … a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (finanziaria).

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

L’art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 descrive gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull’involucro degli edifici e precisa che per tali devono intendersi gli

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3.3. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 346)

346. Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Ai sensi dell&rsqu

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3.4. SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (ARTICOLO 1, COMMA 346)

347. Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

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4. Adempimenti da osservare per fruire della detrazione

La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione energetica.

L’aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L’effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Quest’ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Ai fini della detrazione del 55%, si rende, invece, necessario il rispetto della condizione, prevista a pena di decadenza per le agevolazioni connesse alle ristrutturazioni edilizie dal comma 388 della legge 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), che subordina l’agevolazione all’indicaz

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5. Spese che danno diritto all’agevolazione

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall’articolo 3 del decreto.

Tale elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in esame in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell’ambito applicativo dell’agevolazione potrebbe apparire incerta. Inoltre, attraverso l’elencazione delle spese detraibili risulta ulteriormente definito il contenuto stesso di alcuni interventi descritti dall’articolo 2.

In particolare, sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali al

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6. Caratteristiche della detrazione

L’agevolazione prevista dai commi 344, 345, 346 e 347 consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi.

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7. Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi

In relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazioni edilizie. In base all’art. 1, c

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8. Cumulabilità con altre agevolazioni

L’art. 10 del decreto dispone che la detrazione del 55% prevista dalle norme in esame non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

La norma, nella sua formulazione letterale potrebbe apparire riferita anche alla applicazione di aliquote IVA ridotte. Tuttavia né dalla leg

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9. Aliquota iva applicabile

Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con la conseguenza che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc).

In particolare, anche per l’anno 2007, le prestazioni di servizi consistenti nella real

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