Con il D. Min. Economia e Finanze in data 22.3.2007 viene stabilito che, a partire dall’anno d’imposta 2007, saranno considerati prioritari i rimborsi Iva a favore dei subappaltatori nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi (sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile o «reverse charge»), compresa la manodopera, nei confronti delle imprese svolgenti l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Detti rimborsi saranno effettuati entro tre mesi dalla richiesta.
Il provvedimento dà attuazione a quanto disposto dal comma 9 dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972 (come introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 - L. 296/2006), in base al quale «con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma (rimborsi annuali e infrannuali) sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta».
I subappaltatori edili potranno usufruire di questa «corsia preferenziale» in presenza di alcune condizioni, che devono sussistere congiuntamente al momento della richiesta, ovvero:
— esercizio dell’attività da almeno tre anni;
— eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore a € 10.000, in caso di richiesta di rimborso annuale, ed a € 3.000, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
— eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni, effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Riguardo all’ambito di applicazione delle disposizioni sul «reverse charge» ricordiamo che la circolare 37/E del 29.12.2006 ha precisato che i settori interessati sono solo quelli espressamente indicati nella voce «Costruzioni» della sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin, sebbene non oggetto di attività esclusiva o prevalente da parte dell’operatore, e quindi in pratica:
— lavori generali di costruzione;
— lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
— lavori di completamento di fabbricato;
— lavori di installazione di servizi in fabbricato.
La circolare ha chiarito inoltre che il meccanismo si applica in tutti i rapporti in cui vi sia la presenza di un appaltatore (anche subappaltatore) e di un subappaltatore, escludendo invece i casi in cui le prestazioni siano rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.