N42 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29/01/1979, n. 24; modificato dall'art. 16 del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471; abrogato dall'art. 37, comma 1, del D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46 e, successivamente, confermata l’abrogazione del primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell’articolo 58» e secondo periodo, dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 61 - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate.

In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.”

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