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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 20/11/2017, n. 167
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Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI |
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Art. 1. - Art. 3. Omissis |
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Caso EU Pilot 8925/16/CNECT1. Dopo il comma 16 dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti: “16-bis. In caso di violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, paragrafo 1, dell’articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell’articolo 7, paragrafi l, 2 e 3, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA |
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Art. 5. - Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST1. Al comma 3-bis dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: “si fondano in tutto o in parte sulla negazione” sono inserite le seguenti: “, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia”. |
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Art. 6. - Omissis |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto. Procedura d’infrazione n. 2013/40801. Ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell’IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,1 |
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Art. 8. - Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU1. Dopo l’articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: “Art. 30-ter (Restituzione dell’imposta non dovuta). — 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell& |
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Art. 9. - Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell’IVA delle cessioni all’esportazione, in attuazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE1. All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è inserita la seguente: |
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Art. 10. - Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU1. Dal periodo d’imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le disposizioni dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell’articolo 12, comm |
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Capo IV - OMISSIS |
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Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE |
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Art. 12. - Art. 14 Omissis |
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Art. 15. - Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele |
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Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI1. All’articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le pr |
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Art. 17. - Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili”, le parole: “Po |
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Art. 18. - Disposizioni in materia di emissioni industriali - Caso EU Pilot 8978/16/ENVI1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: “producano effetti negativi e significativi sull’ambiente” sono aggiunte le seguenti: “o sulla salute umana”; b) all’articolo 29-ter, comma 2, le parole: “sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1”; c) all’articolo 29-quater, comma 2: 1) le parole: “almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione” sono sostituite dalle seguenti: “, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione”; 2) le parole: “gli elementi” sono sostituite dalle seguenti: “con particolare riferimento agli elementi”; 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo”; d) all’articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole: “consultazioni condotte” sono inserite le seguenti: “, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell’articolo 32-bis,”; e) all’articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle si |
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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E DI FONTI RINNOVABILI |
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Art. 19. - Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione1. Nell’ambito dell’adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all’anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all’attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione del presente comma. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le impr |
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Art. 20. - Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, all’ |
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Art. 21. - Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, la rideterminazione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro q |
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Capo VIII - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 22. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 2341. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 23. - Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in |
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Art. 25. - Omissis |
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Art. 26. - Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/20141. L’Ente nazionale dell’aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni di autorità competente nazionale ai |
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Art. 27. - Omissis |
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Art. 28. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1961. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29: 1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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Art. 29. - Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali1. Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell’Unione europea, è attribuito, a decorrere dall’anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.0 |
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Art. 30. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico de |
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