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D.L. 23/10/2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
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Titolo I - Disposizioni in materia fiscale
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Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
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Art. 01 - Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti
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Art. 1. - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'

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Art. 2. - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del

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Art. 3. - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

N23

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 N14;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. N14

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da ver

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Art. 4. - Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, i

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Art. 5. - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea

N23

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle

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Art. 6. - Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interes

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Art. 7. - Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

1. (Soppresso)

2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'art

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Art. 8. - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulist

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Art. 9 - Irregolarità formali

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla reg

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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità
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Capo II - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale
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Art. 10. - Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo

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Art. 10-bis. - Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

N1 N8

1. Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione d

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Art. 10-ter - Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il s

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Art. 11. - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
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Art. 12. - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
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Art. 13. - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
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Art. 14. - Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA
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Art. 15. - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».

1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Semplificazi

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Art. 15-bis - Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
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Art. 16. - Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;

2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;

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Art. 16-bis - Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia

1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016

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Art. 16-ter - Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.

1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del

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Art. 16-quater - Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 16-quinquies - Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni
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Art. 16-sexies - Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, e

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Art. 16-septies - Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

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Capo III - Altre disposizioni fiscali
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Art. 17. - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.»;

b) al comma 6 le parole «optano p

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4990425 11788191
Art. 18. - Rinvio lotteria dei corrispettivi

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540, è sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'est

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4990425 11788192
Art. 19. - Disposizioni in materia di accisa

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» è sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

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4990425 11788193
Art. 20. - Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

b) all'articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1

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Art. 20-bis - Sistemi di tutela istituzionale

1. Al fine di tutelare la solidità del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di cui al

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4990425 11788195
Art. 20-ter - Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l

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4990425 11788196
Art. 20-quater - Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli

N12

1. I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così com

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4990425 11788197
Art. 20-quinquies - Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla

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4990425 11788198
Titolo II - Disposizioni finanziarie urgenti e disposizioni in materia sanitaria
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Art. 21. - Ferrovie dello Stato

1. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Minis

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4990425 11788200
Art. 21-bis - Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del

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Art. 21-ter - Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del

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4990425 11788202
Art. 22. - Fondo garanzia e FSC

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della

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4990425 11788203
Art. 22-bis - Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), le parole: “e dello Stretto” sono soppresse;

b) al com

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4990425 11788204
Art. 22-ter - Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
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4990425 11788205
Art. 22-quater - Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica

1. Le transazioni di cui all'ar

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4990425 11788206
Art. 23. - Misure in materia di trasporto delle merci

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'

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4990425 11788207
Art. 23-bis - Disposizioni urgenti in materia di circolazione

1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi indicati dal comma 2-bis, la san

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4990425 11788208
Art. 23-ter - Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga

1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: “un'effettiva concorren

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4990425 11788209
Art. 23-quater - Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia

1. N25 L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.

2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibil

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4990425 11788210
Art. 24. - Missioni internazionali di pace

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2

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4990425 11788211
Art. 24-bis - Gestione della contabilità speciale unica della Difesa

1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter è aggiunto il seguente:

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4990425 11788212
Art. 24-ter - Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: “delle spese effettivamente sostenute e documentate” sono aggiunte le seguenti: “, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”.

2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

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4990425 11788213
Art. 24-quater - Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi

1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

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4990425 11788214
Art. 25. - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
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4990425 11788215
Art. 25-bis - Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

1. Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'

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4990425 11788216
Art. 25-ter - Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa

N9

1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017

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4990425 11788217
Art. 25-quater - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, di seguito denominato “Tavolo”. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché delle organizzazioni del Terzo settore.

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4990425 11788218
Art. 25-quinquies - Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

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4990425 11788219
Art. 25-sexies - Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
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4990425 11788220
Art. 25-septies - Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

N16

1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo peri

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4990425 11788221
Art. 25-octies - Misure per il rilancio di Campione d'Italia

1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia, in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico. N4

2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare, soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201. N4

3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non spe

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4990425 11788222
Art. 25-novies - Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

N22

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Art. 25-decies - Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”;

b) al comma 4, le parole: “prodotti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”;

c) al comma 5, le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”;

d) al comma 5-bis, le parole: “sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “sostanze liquide di cui al comma 1-bis” e le parole: “prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti di cui al comma 1-bis”.

3. All'

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Art. 25-undecies - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

“49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'

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4990425 11788225
Art. 26. - Disposizioni finanziarie

1. N5

2. N24

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma 6, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:

a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vi

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Art. 26-bis - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autono

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Art. 27. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Elenco 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Parte di provvedimento in formato grafico

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