L'Agenzia delle Entrate tratta il tema del reverse charge e dei requisiti per la sua applicabilità ribadendo che tale meccanismo fiscale si applica, esclusivamente nell'ambito di un contratto di subappalto, quando entrambi i soggetti coinvolti svolgono prestazioni riconducibili al comparto edile, anche se tali prestazioni non rappresentano l'oggetto principale dell'attività dell'impresa, o nel caso quest'ultima cambi codice d'attività in corso di esecuzione del contratto.
Si ricorda che si considerano ricadenti nell'ambito edile le prestazioni ricomprese nella sezione F (“Costruzioni”) della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (sostituita dalla tabella ATECO 2007).
Nella fattispecie, l'Agenzia ha ritenuto applicabile il meccanismo fiscale nel caso di un subappalto avente ad oggetto lavori edili, classificati nella citata sezione F, pur se una delle due imprese svolgeva prevalentemente attività classificate nella sezione D.
A maggior ragione, sempre con riferimento al caso in esame, l'Agenzia ha ritenuto applicabile il reverse charge, avendo tale società comunicato all'Agenzia un codice attività compreso nella sezione F, relativo all'attività secondaria svolta.