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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Capo I - Regime transfrontaliero di franchigia
Sezione I - Definizioni e disposizioni generali
Art. 70-terdecies - Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;
b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;
c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
3. Per la determinazione del volume d’affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all’articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.
4. Gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente Titolo.
Sezione II - Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea
Art. 70-quaterdecies - Condizioni di ammissione
1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d’affari nell’Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
e) è identificato, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
c) nell’anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
e) nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Art. 70-quinquiesdecies - Decorrenza del regime di franchigia
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero dell’articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.
Art. 70-sexiesdecies - (Adempimenti)
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.
2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 70-septiesdecies - Cessazione del regime di franchigia
1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:
a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;
b) se sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;
c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l’imposta è dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.
2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.
Sezione III - Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato
Art. 70-octiesdecies - Condizioni di ammissione
1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
c) il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;
d) ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
e) è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
2. Nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 70-terdecies, comma 5.
3. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.
Art. 70-noviesdecies - Suffisso EX
1. L’Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 70-octiesdecies o dell’aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta.
2. L’Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.
Art. 70-vicies - Decorrenza
1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell’attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX.
Art. 70-unvicies - Adempimenti
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.
2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.
Art. 70-duovicies - Cessazione del regime di franchigia
1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:
a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
b) se è superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.
2. Se, nel corso dell’anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.
3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.”
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