Il documento chiarisce che, a seguito della proroga della facoltà di adesione ai previgenti regimi dei contribuenti "minimi" introdotta dall'art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014 (cosiddetto "Milleproroghe"), coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi di tale regime di vantaggio possono comunque avvalersene, anche qualora non abbiano manifestato nell’opzione in tal senso all'atto di apertura della partita IVA, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentarsi nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA. Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del citato art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014.