Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/11/2024, n. 180
D. Leg.vo 13/11/2024, n. 180
D. Leg.vo 13/11/2024, n. 180
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle p |
|
Art. 1. - Modificazioni alla legge 23 dicembre 2014, n. 1901. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 2. - Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 851. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modifica |
|
Art. 3. - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6331. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7-quinquies, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «prestazioni accessorie;» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero;»; 2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.»; b) all’articolo 19: 1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»; 2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter»; c) dopo il titolo V-bis è inserito il seguente: «TITOLO V-ter Regime transfrontaliero di franchigia Capo I - Regime transfrontaliero di franchigia Sezione I - Definizioni e disposizioni generali Art. 70-terdecies (Definizioni e disposizioni generali). — 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta; b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile; c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea; d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni; e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica; f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto; g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione. |
|
Art. 4. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), valutati in 19 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025 |
|
Art. 5. - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il p |
Dalla redazione
- Imposte indirette
- Agevolazioni per la prima casa
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare
- Dino de Paolis
- Imposte indirette
- Fisco e Previdenza
Bollo su documenti appalti pubblici, pratiche edilizie e di genio civile, ambientali, di prevenzione incendi, accesso agli atti
- Redazione Legislazione Tecnica
- Fisco e Previdenza
- Imposte indirette
La scissione dei pagamenti (“split payment”) nelle prestazioni a enti pubblici, società controllate e società quotate in borsa
- Dino de Paolis
- Fisco e Previdenza
- Imposte indirette
Trattamento IVA lavori di costruzione e recupero di edifici, opere e impianti
- Dino de Paolis
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Protezione civile
- Pubblica Amministrazione
- Lavoro e pensioni
- Imposte indirette
- Imposte sul reddito
- Fisco e Previdenza
- Ordinamento giuridico e processuale
Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempimenti tributari, previdenziali e vari
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
11/12/2024
- Giurisprudenza casa: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone da Italia Oggi
- Concordato, dichiarazione integrativa anche per correggere errori o omissioni da Italia Oggi
- Ambiente, sì alla semplificazione delle valutazioni da Italia Oggi
- Fonti rinnovabili, interventi di interesse pubblico prevalente da Italia Oggi
- Patente a crediti vincolante solo per i nuovi appalti da Italia Oggi
- Danno da lesione per affidamento incolpevole nella Pa da Il Sole 24 Ore