L'Agenzia delle entrate chiarisce che il regime di esclusione dall’IVA applicabile alle cessioni di opere ed aree di urbanizzazione recato dall’art. 51 della L. 342/2000 è applicabile solamente alle cessioni di aree sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria di cui all'art. 4 della L. 847/1964, come integrato dall’art. 44 della L. 865/1971. Ne consegue che le fattispecie relative a cessioni di aree a titolo gratuito da parte di imprese titolari di concessioni a edificare nei confronti dei Comuni effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, possono fruire della suddetta esclusione dall'Iva solamente in presenza di uno specifico obbligo da parte del Comune a realizzare sulle medesime aree opere di urbanizzazione.
In applicazione di detto principio l'Amministrazione finanziaria ha negato la possibilità di accedere al regime agevolato ad una fattispecie in cui la convenzione stipulata con il Comune prevedeva che «per le costruzioni assentite competenti ai singoli lotti, gli oneri di urbanizzazione secondaria saranno dovuti in misura completa ad eccezione della deduzione proporzionale al valore dell’area ceduta al Comune per finalità strutture pubbliche o sociali». Non vi era dunque traccia nella convenzione esaminata dello specifico obbligo a realizzare opere di urbanizzazione, che come si è visto rappresenta un presupposto imprescindibile per l'esenzione dall'Iva. Nella fattispecie l'Agenzia ha inoltre affermato che la cessione del lotto in oggetto assume rilevanza agli effetti dell’Iva, e che la base imponibile su cui calcolare l'imposta in relazione all’operazione, in assenza di corrispettivo monetario, va determinata secondo il valore di mercato del lotto.