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Circ. Min. Finanze 11/05/1998, n. 121

Artt. 1 e 13 L. 449/97. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'Emilia Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti.
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[Premessa]


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1. Premessa

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998, n. 41 R(concernente il regolamento recante norme di attuazione e proce

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2. Soggetti ammessi a usufruire della detrazione

Con la richiamata circolare n. 57/E è stato precisato che la detrazione ai fini dell'Irpef compete, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro carico, al possessore o al detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori e cioè, al proprietario o al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abit

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2.1 Familiari conviventi

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A

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2.2 Futuro acquirente

La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per g

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2.3 Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione

L'imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su un'unità immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione del 41% delle spese sostenute. Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, Rprevede che costituiscono prestazioni di servizio verso corrispettivo anche

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2.4 Lavori eseguiti in proprio

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41%, sia pure

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2.5 Soci di cooperative a proprietà divisa e a proprietà indivisa

Come già detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche i soci di cooperative, sia a proprietà divisa, in quanto possessori dell'immobile, che a proprietà indivisa, in quanto detentori dell'immobile. Ciò premesso vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.


2.5.1. Soci di cooperative a proprietà divisa

I soci di cooperative a proprietà divisa per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari possedute devono attenersi alle istruzioni impartite per i possessori e, quindi, non devono allegare al modulo di comunicazione della data di inizio dei lavori all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavo

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2.6 Unico proprietario di un intero edificio

Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a du

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3. Limite di spesa su cui calcolare la detrazione

É stato già chiarito che il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41%, al fine di determinare la detrazione in esame, va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Pertanto, se i lavori sono eseguiti sia sull'abita

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4. Interventi che danno diritto alla detrazione

Nella circolare 57/E Rè stato chiarito che danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia realizzati sulle "parti comuni di edificio", così come definite dall'art. 1117 del Codice civile;

b) interventi di cui alla precedente lettera a), con l'esclusione della sola manutenzione ordinaria, realizzati sulle "singole unità immobiliari residenziali".

É stato precisato, inoltre, che si tratta degli interventi di recupe

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5. Spese che danno diritto alla detrazione e disciplina della detrazione d'imposta

Si è già detto che le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi d'imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nella circolare 57/E Re ulteriormente chiarite nel paragrafo precedente, se rimaste effettivamente a carico, danno diritto a una detrazione del 41% dall'Irpef dovuta per gli stessi anni e che l'importo massimo delle suddette spese sul quale è possibile calcolare la detrazione non può superare, per ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi. É stato inoltre chiarito che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute e quindi la detrazione è effettuata con riferimento al criterio di cassa. Pertanto le spese devono intendersi sostenute allorquando viene eseguito il pagamento e il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura delle

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6. Cumulabilità con altre agevolazioni

É stato precisato che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle region

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7. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della detrazione

Come già precisato con decreto n. 41 del 1998 Rdel Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in rassegna. Dette modalità contengono, altresì, le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva ovvero mediante l'intervento delle Aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, Re 14 agosto 1996, n. 494,R e successive modificazioni e integrazioni; inoltre, negli anzidetti provvedimenti vengono fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.

Come precisato nella circolare n. 57/E, l'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di attuazione stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con il decreto dirigenziale 6 marzo 1998. Tale decreto, che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio competenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 unitamente al regolamento stesso. A norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati (anche se già terminati) prima dell'entrata in vigore del regolamento (che si verifica decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione va effettuata entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso e cioè entro il 7 maggio 1998.

Al modulo, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli at

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8. Decadenza dai benefici

L'art. 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi, l'importo eventualmente fruito dal contribuente è recuperato dagli uffici finanziari nelle ipotesi elencate nella circolare n. 57/E del 1998R. A tale riguardo vengono forniti i seguenti ulteriori chiarimenti:

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