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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Interp. Ag. Entrate 18/09/2018, n. 4
Interp. Ag. Entrate 18/09/2018, n. 4
Interp. Ag. Entrate 18/09/2018, n. 4
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QuesitoL’istante Alfa è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e svolge l'attività di "allevamento di ovini e caprini" (codice ATECO n. 01.45.00). Svolge, inoltre, anche l'attività di "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole" (codice ATECO 55.20.52). L'istante rappresenta, quindi, di essere proprietario di un terreno nel comune di Gamma, e di essere in possesso della concessione edilizia per la costruzione di tre appartamenti, di cui due da destinare all'attività agrituristica e uno da destinare come “prima casa” del proprietario, nonché di un garage agricolo da destinare all'a |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteL’interpellante, tenuto conto delle interpretazioni ministeriali e dei chiarimenti forniti in recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate (nello specifico i documenti di prassi citati sono: circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, punto 24, risoluzione 14 gennaio 2014, n. 8/E, circolare 28 giugno 2013, n. 22/E, circolare 4 agosto 2006, n. 27/E, circolare ministeriale 25 luglio 1996, n. 85, |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateSi deve premettere che l’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, riguarda gli edifici che, unitariamente considerati, abbiano destinazione prevalente per le abitazioni, secondo il rapporto fissato dalla norma interpretativa di cui all’articolo unico della legge 2 dicembre 1967, n. 1212 (almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del venticinque per cento della stessa superficie destinato a negozi); ove tale rapporto non sia rispettato, l’edificio non può considerarsi “Tupini”. Pertanto, il presente parere è reso sulla base degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza d’interpello e fatti salvi gli ulteriori accertamenti di natura tecnica. Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, relativo alla corretta aliquota IVA da applicare alle spese di costruzione di un edificio “Tupini”, si richiama la disposizione normativa di cui al n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi della quale l’aliquota ridotta del 10% è applicabile alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies)”. Sul punto, la circolare n. 1 del 2 marzo 1994 ha chiarito che “Nell’ambito del citato decreto legge n. 557 [del 30 dicembre 1993], non trovano espressa disciplina le prestazioni di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di interi “edifici Tupini” rese nei confronti di committenti che non li realizzano per destinarl |
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