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D.L. 24/01/2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
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Premessa

Il Presidente della Repubblica

 

Visti gli

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TITOLO I - CONCORRENZA

 

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CAPO I - NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
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Art. 1. - Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o n

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Art. 2. - Art. 3 Omissis

 

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Art. 4. - Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie

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CAPO II – TUTELA DEI CONSUMATORI
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Art. 5. – Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l’articolo 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). — 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizi

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Art. 5-bis. - (Omissis)

 

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Art. 5-ter. - Rating di legalità delle imprese

1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo co

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Art. 6. – Norme per rendere efficace l’azione di classe

1. All’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parol

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Art. 7. - Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

1. All’articolo 18, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera

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Art. 8. - Contenuto delle carte di servizio

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CAPO III – SERVIZI PROFESSIONALI
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Art. 9. - Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del

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Art. 9-bis. - Società tra professionisti

1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente pe

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Art. 10. - Art. 11 (Omissis)

 

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Art. 12. - Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011, è aumentata di cinquecento posti.

2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

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CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
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Art. 13. - Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e i

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Art. 14. - Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro appr

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Art. 15. - (Omissis)

 

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Art. 16. - Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

N20

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e svilup

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Art. 17. - Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

«12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.

12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

12-ter. Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l’attuazione della

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Art. 18. - Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati

1. Al comma 7 dell’

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Art. 19. - Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 lug

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Art. 20. - Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
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Art. 21. - Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen

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Art. 22. - Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l’Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto leg

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Art. 23. - Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e

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Art. 24. - Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all’ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato dall’amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

2. Qualora le amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.

3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, ferme restando le specifiche pr

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Art. 24-bis. – Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 24-ter. – Gare per le concessioni idroelettriche

1. Al comma 2 dell’

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CAPO V – SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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Art. 25. - Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali). – 1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta.

3. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli

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Art. 26. - Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 221,

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Art. 26-bis. - Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali

N7

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CAPO VI – SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI
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Art. 27. - Art. 27-quinquies. Omissis

 

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Art. 28. Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell’IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la po

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Art. 29. - Art. 34-ter Omissis

 

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Art. 35 - Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; N39

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di

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CAPO VII – TRASPORTI
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Art. 36. Regolazione indipendente in materia di trasporti

1. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata “Autorità”, la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell’Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-bis. L’Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell’Autorità si applica il regime previsto dall’articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-ter. I componenti dell’Autorità sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico. I componenti dell’Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell’Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condiz

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Art. 37. - Misure per il trasporto ferroviario

1. L’autorità di cui all’articolo 36 nel settore del trasporto ferroviari

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CAPO VIII – ALTRE LIBERALIZZAZIONI
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Art. 38. - Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

1. All’

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Art. 39. - Art. 40. Omissis

 

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Art. 40-bis. Misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi

1. All’

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TITOLO II - INFRASTRUTTURE
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CAPO I – MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
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Art. 41. Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto project bond

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Art. 42. - Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche

N25

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Art. 43. - Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertu

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Art. 44. - Contratto di disponibilità

N26

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Art. 45. - Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all’assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all’articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 140, della citata

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Art. 46. - Disposizioni attuative del dialogo competitivo

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Art. 47. - Riduzione importo «opere d’arte» per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949

1. All’articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è so

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Art. 48. - Norme in materia di dragaggi

1. Dopo l’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di dragaggio) — 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all’origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della

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Art. 49. - Utilizzo terre e rocce da scavo

1. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.N2

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Art. 50. - Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche

N28

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Art. 51. - Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni

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Art. 52. - Semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti

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Art. 53. - Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l’alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tec

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Art. 54. - Omissis

 

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Art. 55. - Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo

1. N31

1-bis. Per le attività di cui al numero 80 dell’Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decret

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Art. 55-bis. Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza

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CAPO II – MISURE PER L’EDILIZIA
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Art. 56. - Norma nel settore edilizio

1. All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 57. - Ripristino IVA per housing sociale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio de

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Art. 58. - Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa

1. All’articolo 11, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli acc

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CAPO III - MISURE PER LA PORTUALITÀ E L’AUTOTRASPORTO E L’AGRICOLTURA
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Art. 59. - Extragettito IVA per le società di progetto per le opere portuali

1. All’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Unione Europea,» sono inserite le seguenti parole: «nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture p

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Art. 59-bis. Sostituzione dell’articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

N32

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Art. 59-ter. - Art. 61. Omissis

 

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Art. 61-bis. Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale

1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della

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Art. 62. - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

N4

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Art. 63. - Art. 64. Omissis

 

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Art. 65. Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali previsti esclusivamente dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. N44

1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. N36

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al ril

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Art. 66. - Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell’Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. "Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente."

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Art. 67. - Art. 67-bis. Omissis

 

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Art. 67-ter. Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca

1. All’

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TITOLO III – EUROPA
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CAPO I - ARMONIZZAZIONE DELL’ORDINAMENTO INTERNO
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Art. 68. - Omissis

 

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Art. 69. - Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi

1. All’

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Art. 70. Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree

1. La dotazione del Fondo istituito dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modifica

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CAPO II – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’11 MARZO 2009 CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI
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Art. 71. - Oggetto e ambito di applicazione

1. - 3. Omissis

3-bis.

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Art. 72. - Art. 82. Omissis

 

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CAPO III - ALTRE MISURE DI ARMONIZZAZIONE
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Art. 83. - Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All’

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Art. 84. - Art. 86 Omissis

 

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Art. 87. - Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti

1. All’articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4b

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Art. 88. - Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

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Art. 89. - Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del present

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Art. 90. - Art. 91. Omissis

 

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Art. 91-bis. Norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “allo svolgimento” sono inserite le seguenti: “con modalità non commerciali”.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale,

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Art. 92. - Art. 97. Omissis

 

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Art. 97-bis. Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni

1. Al fine di assicurare

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Art. 98. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Testo del decreto-legge originario.

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