Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/02/1995, n. 41
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D.L. 23/02/1995, n. 41
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 490
- L. 13/05/1999, n. 133
- D.L. 29/09/1997, n. 328 (L. 29/11/1997, n. 410)
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 27/10/1995, n. 444 (L. 20/12/1995, n. 539)
- D.L. 02/10/1995, n. 415 (L. 29/11/1995, n. 507)
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- L. 22/03/1995, n. 85 (Legge di conversione), in corsivo.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
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Capo I - Contenimento della spesa pubblica |
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Art. 2. - Riduzione stanziamenti e blocco impegni1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alla tabelle A, con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove i decreti legge che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti né vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente. 1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il Cesis, il Sismi e il Sisde è ridotta di lire 10 miliardi. 2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa |
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Art. 3. - Interventi sulla finanza locale1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3. 2. Ai fini del riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione del |
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Art. 4. - Omissis
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Capo II - Adempimenti contributivi e norme in materia di personale |
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Art. 6. - Casellario dei trattamenti pensionistici1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti: "Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico: a) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano co |
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Art. 7. - Comunicazioni obbligatorie1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successiv |
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Art. 8. - Personale pubblicoSoppresso
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Capo III - Interventi per lo sviluppo delle aree depresse |
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Art. 9. - Mutui per lo sviluppo1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996. |
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Art. 9-bis.- Possibilità di modifica delle aliquote dell'Ici per l'anno 19951. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare m |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE |
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Capo I - Disposizioni in materia di IVA |
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Sezione I - Modifica di aliquote e di tabelle |
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Art. 10. - Variazioni di aliquote1. N25 Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento. 2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta: a) N21 b) N20 al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di: |
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Art. 11. - Servizio telegrafico nazionale |
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Art. 12. - Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici |
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Art. 13. - Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali |
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Art. 14. - Costruzioni rurali1. Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costru |
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Sezione II - Misure antielusive |
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Art. 15. - Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati |
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Art. 16. - Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate a |
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Art. 16-bis - Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di co |
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Capo II - Disposizioni in materia di accise |
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Art. 17. - Modificazioni aliquote accise1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri; b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri; c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri; d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri; e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg. 2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conv |
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Capo III - Disposizioni in materia di imposte sui redditi |
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Sezione I - Disposizioni in materia di IRPEF, IRPEG e di imposta sul patrimonio netto delle imprese |
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Art. 18. - Detrazioni ai fini IRPEF01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: "ridotta del 60 per cent |
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Art. 19-bis. - Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 giugno 1996 N5 «da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai commi successivi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al quinto comma sulla base di apposita istanza da presentare entro il 15 dicembre 1996 N18 «all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari. |
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Art. 20. - Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese1. N29 Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre |
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Sezione II - Misure in materia di tassazione delle imprese |
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Art. 21. - Fusioni o scissioni societarie1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intend |
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Art. 22. - Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve e i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto. 2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento. 3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con |
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Sezione III - Misure sugli enti creditizi |
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Art. 23. - Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 2181. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5), della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L |
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Art. 24. - Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 2181. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. |
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Art. 26. - Disposizioni attuative1. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23. |
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Sezione IV - Misure antielusive |
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Art. 27. - Società di comodo1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di soci |
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Art. 29. - Perdite di impresa1. All'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 30. - Trasferimento di sede all'estero1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente articolo: "Art. 20-bis - 1. il trasferimento all'estero della residenza o della sede d |
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Art. 31. - Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2 dopo le |
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Art. 32 - Transazioni e somme risarcitorie1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 33. - Rimborsi per trasferte1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 5 |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze fiscali |
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Art. 41. - Accertamento con adesione per anni pregressi1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre |
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Art. 42. - Conciliazione giudiziale1. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 42-ter. - Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 43. - Tasse automobilistiche1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-tv, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorché non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 31 ottobre 1995 N1, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tribut |
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Capo VI - Omissis
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Capo VII - Altre disposizioni urgenti |
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Art. 45. - Omissis
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Art. 46. - Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi1. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dai seguenti: "3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto |
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Art. 46-bis. - Ammortamento mutui1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 47. - Art. 47-bis. Omissis
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Art. 47-ter. - Liquidazione enti inutili1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato". 2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: "termine" è aggiunta la seguente: "perentorio". |
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Art. 47-quater. - Gestione dei beni culturali |
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Art. 47-quinquies. - Omissis
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TITOLO IV - OMISSIS
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