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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/02/1995, n. 41
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 22/03/1995, n. 85 (Legge di conversione), in corsivo.
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- D.L. 02/10/1995, n. 415 (L. 29/11/1995, n. 507)
- D.L. 27/10/1995, n. 444 (L. 20/12/1995, n. 539)
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 13/05/1999, n. 133
- D. Leg.vo 29/10/1999, n. 490
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del li |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
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Capo I - Contenimento della spesa pubblica |
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Art. 2. - Riduzione stanziamenti e blocco impegni1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alla tabelle A, con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, e per interventi nel settore agroalimentare, sono ridotte del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove i decreti legge che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti né vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente. 1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il Cesis, il Sismi e il Sisde è ridotta di lire 10 miliardi. 2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno N2 ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: |
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Art. 3. - Interventi sulla finanza locale1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Rspettanti a province e comuni, N15 è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3. 2. Ai fini del riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992,R fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è |
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Art. 4. - Servizio sanitario nazionaleOmissis |
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Capo II - Adempimenti contributivi e norme in materia di personale |
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Art. 5. - Collegamento telematico1. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, |
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Art. 6. - Casellario dei trattamenti pensionistici1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,sono sostituiti dai seguenti: "Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico: a) dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne |
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Art. 7. - Comunicazioni obbligatorie1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modif |
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Art. 8. - Personale pubblicoSoppresso |
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Capo III - Interventi per lo sviluppo delle aree depresse |
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Art. 9. - Mutui per lo sviluppo1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996. |
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Art. 9-bis.- Possibilità di modifica delle aliquote dell'Ici per l'anno 19951. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifich |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE |
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Capo I - Disposizioni in materia di IVA |
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Sezione I - Modifica di aliquote e di tabelle |
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Art. 10. - Variazioni di aliquote1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento. 2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta: a) N21 b) al 16 per cento N20 per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di: |
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Art. 10-bis. - Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6331. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
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Art. 11. - Servizio telegrafico nazionale1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6 |
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Art. 12. - Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici1. All'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottob |
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Art. 13. - Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali1. Nell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6 |
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Art. 14. - Costruzioni rurali1. Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,R è sostituito dal seguente: "21-bis) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività |
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Art. 14-bis. - Recupero contributi agricoli1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. |
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Sezione II - Misure antielusive |
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Art. 16. - Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la |
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Art. 16-bis - Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;"; b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblic |
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Capo II - Disposizioni in materia di accise |
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Art. 17. - Modificazioni aliquote accise1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da L. 1.019.050 a L. 1.111.490 per 1000 litri; b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da L. 911.040 a L. 1.003.480 per 1000 litri; c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da L. 344.560 a L. 415.990 per 1000 litri; d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da L. 676.040 a L. 747.470 per 1000 litri; e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da L. 515.240 a L. 591.640 per 1000 kg e per combustione da L. 282.820 a L. 359.220 per 1000 kg. 2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
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Capo III - Disposizioni in materia di imposte sui redditi |
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Sezione I - Disposizioni in materia di IRPEF, IRPEG e di imposta sul patrimonio netto delle imprese |
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Art. 18. - Detrazioni ai fini IRPEF01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725,le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle |
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Art. 19. - Aumento dell'aliquota dell' IRPEG1. Nell' articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 |
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Art. 19-bis. - Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni I.V.A.1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al “30 giugno 1996” N5 «da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai commi successivi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al quinto comma sulla base di apposita istanza da presentare entro il “15 dicembre 1995” N18 «all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio delle im |
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Art. 20. - Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 è dovuto |
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Sezione II - Misure in materia di tassazione delle imprese |
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Art. 21. - Fusioni o scissioni societarie1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori |
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Art. 22. - Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve e i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto. 2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408,R e 30 dicembre 1991, n. 413, Rpossono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento. 3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di cong |
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Sezione III - Misure sugli enti creditizi |
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Art. 23. - Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 2181. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5), della legge 30 luglio 1990, n. 218,R possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonché dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appart |
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Art. 25. - Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze1. Soppresso. 2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pr |
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Art. 26. - Disposizioni attuative1. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23. |
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Sezione IV - Misure antielusive |
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Art. 27. - Società di comodo1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di c |
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Art. 28. - Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1 |
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Art. 29. - Perdite di impresa1. All'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 30. - Trasferimento di sede all'estero1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R è inserito il seguente articolo: "Art. 20-bis - 1. il trasferiment |
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Art. 31. - Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 32 - Transazioni e somme risarcitorie1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,R sono |
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Art. 33. - Rimborsi per trasferte1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giorn |
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Capo IV - Disposizioni di attuazione di direttive comunitarieOmissis |
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Sezione I - Modelli IntrastatOmissis |
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Sezione II - Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezioneOmissis |
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Capo V - Disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze fiscali |
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Art. 41. - Accertamento con adesione per anni pregressi1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, Rcon esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 |
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Art. 42. - Conciliazione giudiziale1. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4, sono aggiunti i segu |
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Art. 42-bis. - Sanzioni per irregolarità formali1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubbli |
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Art. 42-ter. - Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative |
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Art. 43. - Tasse automobilistiche1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-tv, da corrispondersi entro il “31 dicembre 1994” N1, ancorché non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 30 giugno 1995, di un importo pari all'80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammon |
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Capo VI - Disposizioni in materia di abolizione di agevolazioni e di regimi fiscali sostitutivi |
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Art. 44. - Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di creditoOmissis |
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Capo VII - Altre disposizioni urgenti |
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Art. 45. - Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxiOmissis |
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Art. 46. - Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi1. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dai seguenti: "3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e |
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Art. 46-bis. - Ammortamento mutui1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare “sino ad esaurimento” N14 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicemb |
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Art. 47. - Devoluzione erariale delle maggiori entrateOmissis |
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Art. 47-bis. - Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestratiOmissis |
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Art. 47-ter. - Liquidazione enti inutili1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,le parole: "in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato". 2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: "termine" è aggiunta la seguente: "perentorio". |
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Art. 47-quinquies. - Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiareOmissis |
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TITOLO IV - OMISSIS |
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