Con la presente risoluzione l’Agenzia delle entrate chiarisce quale sia il corretto trattamento Iva per le somme incassate in relazione all’effettuazione dei servizi di verifica periodica su ascensori e montacarichi da parte dei soggetti di cui all’art. 13 del D.P.R. 30.4.1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio».
Tali verifiche possono essere eseguite da una pluralità di soggetti, sia di natura pubblica che privata, quali le Asl, le Arpa, gli appositi organismi riconosciuti dal ministero delle Attività produttive, e le Direzioni provinciali del ministero del Lavoro per le verifiche presso gli stabilimenti industriali.
Ciò posto la verifica viene ad essere richiesta, in condizioni di concorrenza, tra soggetti di natura diversa, e pertanto la prestazione in esame può ritenersi che non costituisca esercizio del potere proprio di una pubblica autorità. Di conseguenza la prestazione di verifica rappresenta un generico servizio reso sia da soggetti privati che da soggetti pubblici senza manifestazione di poteri pubblicistici, e quindi i corrispettivi debbono senz’altro essere assoggettati all’ordinario trattamento Iva ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972.