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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 07/08/1990, n. 241
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- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. del 17/12/2012 n. 221)
- L. 06/11/2012, n. 190
- C. Cost. 11/07/2012, n. 179
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012 n. 134)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012 n. 35)
- L. 11/11/2011, n. 180
- L. 14/09/2011, n. 148
- L. 12/07/2011, n. 106 (“decreto sviluppo”)
- L. 01/10/2010, n. 163
- L. 30/07/2010, n. 122
- D.Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 06/08/2008, n. 133
- D.P.R. 02/08/2007, n. 157
- L. 02/04/2007, n. 40
- L. 14/05/2005, n. 80
- L. 11/02/2005, n. 15
- D. Leg.vo 30/06/2003, n. 196
- L. 13/02/2001, n. 45
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 03/08/1999, n. 265
- L. 15/05/1997, n. 127
- L. 11/07/1995, n. 273
- L. 24/12/1993, n. 537
- D.P.R. 26/04/1992, n. 300
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Capo I - PRINCIPI |
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Art. 2 - (Conclusione del procedimento)1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. N107 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei |
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Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1- |
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Art. 3. - (Motivazione del provvedimento)1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo |
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Art. 3-bis. - (Uso della telematica) |
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Capo II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 4. - (Unità organizzativa responsabile del procedimento)1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di proc |
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Art. 5. - (Responsabile del procedimento)1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria |
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Art. 6. - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; |
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Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) |
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Capo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 7. - (Comunicazione di avvio del procedimento)1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato |
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Art. 8. - (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’uffic |
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Art. 9. - (Intervento nel procedimento)1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui p |
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Art. 10. - (Diritti dei partecipanti al procedimento)1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: |
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Art. 10-bis. - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano |
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Art. 11. - (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 1-bi |
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Art. 12. - (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed en |
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Art. 13. - (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione d |
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Capo IV - SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 14. - (Conferenze di servizi)1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente. 2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la concl |
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Art. 14-bis. - (Conferenza semplificata)1. La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: N87 a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria; b) |
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Art. 14-ter. - (Conferenza simultanea)1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre |
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Art. 14-quater. - (Decisione della conferenza di servizi)1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle am |
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Art. 14-quinquies. - (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro |
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Art. 15. - (Accordi fra pubbliche amministrazioni)1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in q |
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Art. 16. - (Attività consultiva)1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro “venti” N13 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso “, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. |
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Art. 17. - (Valutazioni tecniche)1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali o |
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Art. 17-bis - Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. "Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvediment |
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Art. 18. - (Autocertificazione)1. "Le amministrazioni"N95 adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" |
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Art. 18-bis. - (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)1. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata imme |
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Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività Scia)1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli “previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli” N30 imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al |
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Art. 19-bis. - (Concentrazione dei regimi amministrativi)1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse a |
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Art. 20 - (Silenzio assenso)1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. |
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Art. 21. - (Disposizioni sanzionatorie)1. Con la “segnalazione”N72 o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non |
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Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso |
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Art. 21-bis. - (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)1. Il provved |
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Art. 21-ter. - (Esecutorietà) |
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Art. 21-quater. - (Efficacia ed esecutività del provvedimento)1. I provvedimenti ammini |
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Art. 21-quinquies - (Revoca del provvedimento)1. “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” |
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Art. 21-sexies - (Recesso dai contratti) |
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Art. 21-septies. - (Nullità del provvedimento) |
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Art. 21-octies. - (Annullabilità del provvedimento)1. È annullabile il provvedimento ammini |
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Art. 21-decies. - (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali)1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autoriz |
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Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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Art. 22. - (Definizione e principi in materia di accesso)1. Ai fini del presente capo si intende: a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione g |
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Art. 23. - (Ambito di applicazione del diritto di accesso) |
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Art. 24. - (Esclusione dal diritto di accesso)1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione |
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Art. 25. - (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla r |
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Art. 26. - (Obbligo di pubblicazione)1. N55 |
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Art. 27. - (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. |
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Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 29. - (Ambito di applicazione della legge)1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. |
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Art. 30. - (Atti di notorietà)1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero |
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Art. 31. |
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