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Sent. C. Stato 12/09/2007, n. 4828

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Denuncia inizio attività - Natura - Inapplicabile art. 10 bis L. 90/241
1. La D.I.A. non è strumento di liberalizzazione di un’attività edilizia, ma rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo allo svolgimento di tale attività, sub specie dall’autorizzazione implicita di natura provvedimentale che assume carattere favorevole a seguito del decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. Questa costituisce autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell’intervento, sul quale la P.A. svolge un’eventuale attività di controllo che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo, non dell’effettivo svolgimento dell’attività) del titolo legittimante l’inizio dei lavori: titolo, il cui consolidamento non comporta, però, che l’attività del privato possa andare esente da sanzioni quando sia difforme dal paradigma normativo, con la conseguenza che anche dopo il termine di 30 giorni previsto per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge l’Amministrazione non perde il potere di vigilanza e sanzionatorio attribuitole dall’ordinamento. È dunque inapplicabile alla D.I.A. (di cui al D.P.R. 01/380) l’art. 10 bis, L. 90/241 il quale, in tale contesto, pertanto deve ammettersi, per il principio di economia dei mezzi giuridici, la facoltà dell’Amministrazione di inibire i lavori non iniziati anche dopo l’avvenuto consolidamento del titolo.

1. Ved. C. Stato IV 30 giugno 2005 n. 3498.[R=WCS30G053498]
(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 10 bis; RT.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 23)R

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