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20/10/2023

Indicazioni ANAC su accesso agli atti di procedimento per accertamento di abuso edilizio

L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'accesso agli atti di un procedimento per l'accertamento di un abuso edilizio.

Richiesta di parere
È stato richiesto un parere dell’ANAC in merito alla gestione di un procedimento di accertamento di abuso edilizio ed alla trattazione del connesso procedimento di accesso agli atti da parte del privato che ha segnalato l'abuso.

Indicazioni ANAC
Con Atto del Presidente del 26/09/2023, l'ANAC ha precisato che la segnalazione presentata dal privato costituisce un’attività d’impulso all’azione procedimentale del Comune, il quale interviene nell’esercizio di un pubblico interesse. L’esponente, quindi, non assume il ruolo di parte del procedimento, in quanto non risulta titolare di una situazione giuridicamente rilevante; tuttavia, quest’ultimo - in qualità di cittadino - avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.

In proposito, l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sulla gestione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, su quello di accesso agli atti:
- gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Leg.vo 33/2013, recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi. Tale norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d’indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di elenchi; ciò non toglie che gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e al fine di implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente oscurati nel rispetto della disciplina della privacy;
- in caso di inosservanza, il privato potrà proporre istanza di accesso civico semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Leg.vo 33/2013, ai sensi del quale l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- inoltre, il cittadino interessato può proporre istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Leg.vo 33/2013, il quale si sostanzia in una forma di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;
- l’accesso generalizzato differisce dall’accesso civico semplice in quanto non limitato a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ed improntato alla più ampia conoscibilità, incontrando come unici limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 33/2013 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3, del D. Leg.vo 33/2013);
- l’istituto si differenzia inoltre dall’accesso documentale, previsto dalla L. 241/1990, in base al quale il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L’accesso documentale, pertanto, consente una conoscenza in profondità, sebbene limitata ai dati pertinenti;
- spetta, in ogni caso, all’amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, contemperando l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela di interessi superiori, quali quelli declinati dall’art. 24 della L. 241/1990. È opportuno che l’ente dia atto in motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi, ovvero alla sussistenza di uno o più limiti previsti dall’art. 24 della L. 241/1990.

Dalla redazione