Con primo motivo – recante la intitolazione: violazione combinato disposto R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, conv. con modif. dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente assume l’erroneità della decisione, laddove la CTR ha ritenuto l’avviso carente di motivazione, rilevando che “l’atto di accertamento.. richiama nella parte motiva l’atto – a contenuto generale e debitamente pubblicato – con cui si è provveduto all’attivazione del procedimento revisionale, nonchè le ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato, ragioni che si sostanziano negli intervenuti significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano che hanno interessato l’ambito di riferimento nel quale è ubicato l’immobile in questione. I cambiamenti del tessuto urbano, intervenuti nel tempo hanno prodotto nello specifico ambito territoriale di cui trattasi una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività .. che non trova più corrispondenza nei classamenti originari. La riqualificazione urbanistica ed edilizia della zona centrale, conseguente a molteplici fattori, costituirebbe fatto notorio; le specificazioni e indicazioni contenute nell’atto notificato sarebbero quindi sufficienti a rendere conoscibili i presupposti del riclassamento.
Con secondo motivo – recante la intitolazione: violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241R, art. 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212R, art. 7, L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in