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Sent. C. Stato 22/12/2014, n. 6275

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Appalti pubblici - Revisione prezzi - Carattere imperativo - Clausola contrattuale contraria - Nullità.

Le norme sulla revisione prezzi hanno carattere imperativo e i contratti devono essere «depurati» da clausole contrattuali contrarie. È, p

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SENTENZA


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FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, ... S.r.l., ha svolto sin dal 2001 il servizio d’igiene urbana in favore del Comune di Casamassima (Ba). Le parti hanno disciplinato i loro rapporti con il contratto Rep. n. 4371 dd. 13 novembre 2001 e con il susseguente contratto integrativo d’implementazione del 6 maggio 2009, i quali comprendevano una clausola regolante la revisione dei prezzi. A seguito di divergenze relative a tale calcolo, l’amministrazione comunale, reputando che la clausola contrattuale predisposta al riguardo dovesse essere precettivamente e integralmente sostituita dalla disciplina contenuta nell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993, n. 537R come modificata dall’art. 44 della L. 23 dicembre 1994 n. 724R e poi da ultimo riprodotta nell’art. 115 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, ha disposto il recupero della somma di € 505.532,46 (IVA compresa) a carico di Ecologica pugliese, ritenendo che il relativo importo era stato ingiustificatamente liquidato, sia per errori nell’applicazione dell’articolo 10 del contratto, sia – soprattutto - per la sopravvenuta inapplicabilità della clausola ivi contenuta in quanto recessiva di fonte alla disciplina di legge.

1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1191 del 2013 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, ... ha pertanto chiesto l’annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale di Casamassima n. 9 dd. 29 gennaio 2013, nonché delle note Prot. n. 3100/pm/12 dd. 24 novembre 2012, Prot. n. 16520/pm/12 dd. 20 dicembre 2012 e Prot. n. 695 dd. 16 gennaio 2013. La medesima ... ha inoltre chiesto l’accertamento dell’infondatezza della pretesa del Comune di Casamassima di recuperare il presunto suo credito, nonché l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del compenso revisionale maturato sul prezzo dell’appalto per i servizi di igiene urbana prestati in esecuzione dell’anzidetto contratto Rep. n. 4371 dd. 13 novembre 2001 e delle sue proroghe, nonché sul prezzo del contratto integrativo di implementazione dd. 6 maggio 2009 e successive proroghe, con il conseguente obbligo del Comune di Casamassima di operare la revisione dell’originario prezzo contrattuale, anno per anno, a decorrere dalla scadenza del primo anno di contratto (novembre 2002) e per tutta la durata del contratto medesimo, comprese le proroghe agli stessi patti e condizioni, fino al 31 dicembre 2012, “sulla base di istruttoria conforme alle clausole contrattuali”; il tutto maggiorato di interessi legali fino al soddisfo del credito complessivamente azionato.

1.2. Con ordinanza n. 130 dd. 28 febbraio 2013 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha accolto in parte l’istanza cautelare di ... sospendendo il recupero del credito azionato dal Comune e ordinando a quest’ultimo di corrispondere alla controparte il canone contrattuale per il mese di dicembre 2012 e per i mesi successivi. Con lo stesso provvedimento l’adito giudice ha pure onerato ... della costituzione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria, per l’importo di € 500.000,00.- a favore del Comune di Casamassima, da costituirsi entro novanta giorni con la specificazione che l’ordinanza cautelare “in difetto si intenderà priva di efficacia”.

Giova evidenziare che il sopradescritto provvedimento cautelare è stato adottato con la seguente motivazione: “Rilevato che il pregiudizio economico prospettato dalla società ricorrente presenta carattere di notevole gravità, avuto riguardo all’entità della somma pretesa dal Comune a titolo di indebito ed al fatto che il Comune, con gli atti qui impugnati, ha altresì disposto in via unilaterale la immediata sospensione dei pagamenti del canone contrattuale; Ritenuto, nell’equo bilanciamento degli interessi, di dover accogliere la domanda di sospensiva in relazione alla pretesa restituzione della somma di € 505.532,46.- ed in relazione alla disposta interruzione dei pagamenti dell’ordinario canone contrattuale, subordinando la sospensione degli effetti dei predetti provvedimenti alla prestazione, da parte della ricorrente, di una cauzione (anche mediante fideiussione bancaria) per l’importo forfetariamente stabilito in € 500.000,00 a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di indebito”.

1.3. Con susseguente ordinanza n. 188 dd. 26 marzo 2013 l’adito T.A.R. ha quindi respinto l’istanza di ... per l’esecuzione della testè riferita ordinanza n. 130 n.2013 e ha precisato le modalità e gli effetti della prestazione della cauzione.

1.4. Con sentenza n. 1191 dd. 25 luglio 2013 l’adito T.A.R. ha accolto in parte il ricorso di Ecologica Pugliese, “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”, annullando in parte la determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale di Casamassima n. 9 dd. 29 gennaio 2013 e respingendolo per il resto. A tale riguardo il primo giudice ha innanzitutto evidenziato che la questione del regime giuridico della revisione dei prezzi nell’appalto di servizi e del suo rapporto con la clausola contrattuale non coincidente con la disciplina legislativa di cui all’articolo 6 della L. 537 del 1993 come modificato dall’art. 44 della L. 724 del 1994 e ad oggi recepito dall’art. 115 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 era stata da esso affrontata in varie proprie sentenze (cfr., ex plurimis, 20 febbraio 2013 n. 251; 5 settembre 2012 n. 1634; 2 febbraio 2012 n. 272; 27 maggio 2010 n. 2064; 19 marzo 2010 n. 1085), dalle cui motivazioni non reputava di discostarsi.

A tale riguardo il T.A.R. ha quindi rilevato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere il carattere di norma imperativa proprio della disposizione di cui all’art. 6 della L. 537 del 1993 e succ. modd. in quanto recante una disciplina speciale in materia di revisione prezzi che si impone precettivamente nelle pattuizioni di cui è parte l’amministrazione modificando ed integrando la volontà negoziale eventualmente contrastante (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994). Il T.A.R. ha quindi evidenziato che la disciplina medesima è stata puntualmente recepita ad oggi nel corpo dell’art. 115 del D.L.vo 163 del 2006, in forza del quale: “1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.”. Lo stesso giudice di primo grado ha quindi rilevato che second

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Dichiara – altresì

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