Sent. C. Stato 11/03/2015, n. 1264 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 11/03/2015, n. 1264

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Consistenza dell'immobile ad una certa data - Prova - Valore dell'atto notarile - Sufficienza.

Ai fini della dimostrazione della consistenza di un manufatto edilizio ad una certa data sono sufficienti i dati risultanti dell'atto notarile di compravendita; tal

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[Premessa]


REPUBBLICA ITALIA

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SENTENZA

Omissis

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Svolgimento del processo

1. Dagli atti di causa risulta che l'attuale appellante e originario ricorrente è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Noicattaro, su area qualificata come B2 del PRG, realizzato intorno al 1938 e nel corso del tempo sistemato e completato dai danti causa del ricorrente anche mediante due DIA del 14 agosto 1996 e del 20 novembre 1996.

Lo stesso Comune, nel 2011, contestava il mancato perfezionamento delle due citate DIA perché inefficaci, essendo state oggetto di osservazioni formulate con note comunali del 9 settembre 1996 e del 28 novembre 1996, in quanto nel corpo di fabbrica principale risultavano essere stati abusivamente realizzati tra il novembre 1958 e il novembre 1996, vani adibiti a cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno.

Così l'originario ricorrente impugnava l'ordinanza comunale n. 33 del 26 aprile 2012, di demolizione dei suddetti vani di piano terra prospicienti il cortile interno, nonché la citata nota del 28 novembre 1996, deducendo più motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso evidenziando che:

a) dalla planimetria catastale del 1940, dai verbali di accertamento catastale del 1942 e del 1960, dai rilievi aerofotogrammetrici e dalla corrispondenza privata versata in atti, esisteva sino al 1996, nel cortile retrostante il fabbricato del ricorrente, soltanto un pollaio di forma rettangolare di ventidue metri quadrati;

b) il citato pollaio sarebbe stato poi trasformato in mini-alloggio con bagno, cucina, ripostiglio e disimpegno avendo la dante causa dell'originario ricorrente denunciato al catasto, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della L. 1 ottobre 1969, n. 679 R(Semplificazione delle procedure catastali), un ampliamento dei vani siti sul lato nord, nel cortile retrostante l'abitazione principale;

c) nella DIA presentata al Comune in data 20 novembre 1996, il manufatto ampliato era stato indicato come preesistente, pur non risultando alcun titolo abilitativo per tale ampliamento, visto che si non potevano considerare tali le licenze edilizie del 26 novembre 1958 e del 13 maggio 1961 riguardanti lavori diversi sul fabbricato principale e non sul pollaio;

d) neppure le opere realizzate con DIA risultavano legittime, avendo il Comune asserito, con la nota impugnata del 28 novembre 1996 inibitoria dell'inizio dei lavori, che la seconda DIA, ricomprendente anche i lavori segnalati con la prima DIA, fosse illegittima, non essendo stato convertito in legge il decreto-L. 24 settembre 1996, n. 495 su cui si fondava la presentazione della medesima DIA;

e) il citato provvedimento inibitorio risultava, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, formalmente inviato alla persona all'epoca proprietaria dell'immobile e comunque non vi era mai stata la comunicazione di chiusura dei lavori, né sussisteva la certificazione di conformità all'autodichiarazione iniziale, il che evidenziava una DIA non perfezionata;

f) il convincimento del ricorrente, secondo il quale gli effetti del citato D.L. 24 settembre 1996, n. 495 R(Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), non convertito, erano stati fatti salvi dall'articolo 2, comma 61 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), risultava opinabile. Ciò in quanto la DIA, presentata il 20 novembre 1996, avrebbe iniziato a produrre i suoi effetti solo venti giorni dopo, cioè dal 10 dicembre 1996, data in cui il decreto-legge era già decaduto perché non convertito, di guisa che esso non avrebbe potuto operare al di fuori del periodo di temporanea vigenza e per situazioni giuridiche verificatesi dopo quel periodo. La DIA non avrebbe, in ogni caso, potuto coprire le opere di ampliamento abbisognevoli di un titolo espresso per essere realizzate;

g) la conformità del manufatto alla disciplina urbanistica vigente all'epoca della sua realizzazi

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Motivi della decisione

In via preliminare, questo Collegio ritiene non ammissibili le produzioni dell'appellante trasmesse in data 27 novembre 2014 ritenendole ai sensi dell'articolo 104, comma 2 del Codice del processo amministrativo non indispensabili ai fini della decisione; ne dispone, pertanto lo stralcio dagli atti di causa.

L'appello è in parte da accogliere e in parte da respingere, nei sensi di seguito illustrati.

Con riguardo al primo motivo di censura, il Collegio osserva che in presenza di un atto pubblico di compravendita, quello redatto dal Notaio Fornaro in data 28 aprile 1964, appare fondata la tesi dell'appellante sulla legittimità dei manufatti riportati nell'atto come casa sita nel Comune di Noicattaro ai numeri civici 86 e 88 della via Cappuccini, composta dal vano piano terreno n. 86, dal vano portone al n. 88 con accesso ai lastrici solari, da due vani retrostanti, cucina, bagno e lastrici solari sovrastanti i suddetti vani con cortiletto e con retrostante porzione di giardino avente la superficie di mq. 878 con ogni altro accessorio e pertinenza relative, ivi compreso un piccolo vano di piano scantinato.

Appare venire meno, così, la valenza probatoria di altri documenti quali le risultanze catastali e i rilievi aerofotogrammetrici. Questi ultimi hanno, del resto, un valore indiziario e probatorio solo quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali tra le parti e a cui ricorrere quando manchino altre prove.

L'atto notarile esibito dall'odierno appellante offre una sufficiente dimostrazione dell'effettiva consistenza del manufatto poiché ne descrive a quella data, il 28 aprile 1964, la consistenza dei v

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe

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