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Sent.C. Stato 24/10/2000, n. 5710

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Divieto - Ex art. 4 D.Lgs. 94/490 - Natura. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Aggiudicazione - Riesame ed annullamento o revoca - Per esigenze di autotutela - Condizioni.
1. L'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, sul divieto di contrattazione negli appalti di opere pubbliche, costituisce una misura preventiva intesa a contrastare l'azione del crimine organizzato. 2. L'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, anche dopo che è stato stipulato il relativo contratto, può essere riesaminata dallo stesso organo per esigenze di autotutela ma soltanto in presenza di adeguate ragioni di pubblico interesse e previo l'avviso dell'inizio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

1a. Ved. C. Stato V 20 ottobre 2000 n. 5628R.
(D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4)R (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 7)R

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