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Circ.Min. Interno 18/12/1998, n. 559

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Istruzioni applicative.
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Premessa

Dal 28 settembre scorso è in vigore il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle comunicazioni e informazioni antimafia, approvato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,R pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio successivo, d'ora in poi indicato come "regolamento". Anche se il testo normativo in argomento disciplina compiutamente la materia, si ritiene utile aggiornare le disposizioni applicative già diramate con le circolari n. 559/LEG/240.514.3 del 14 dicembre 1994 e del 18 gennaio 1996, al fine di corrispondere alle numerose richieste in materia.

Va sottolineato in proposito che il regolamento è stato adottato tenendo conto dell'interesse pubblico, oggi pi&ugra

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Istruzioni applicative
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Concernenti il d.p.r. 3 giugno 1998 n. 252: regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia (allegato alla circ. ministeriale 559/LEG/240.517.8 del 18 dicembre 1998).

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1) Soggetti tenuti a richiedere la "documentazione antimafia".

I soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia (i cosiddetti "soggetti attivi" del relativo procedimento) sono indicati nell'art. 1 del regolamento. Si tratta degli stessi soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall'articolo 1 del

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2) Soggetti legittimati a richiedere la documentazione antimafia.

Sono, inoltre, "legittimati" a richiedere la documentazione antimafia ed a trattarne i dati i "sostituti" della Pubblica amministrazione, ossia i concessionari di opere e servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell'art. 10-quinquies della legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell'art. 1, comma 1, del regolamento, nonché i soggetti che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o altro atto di normazione secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della Pubblica amministrazione, come a su

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3) Soggetti e rapporti esenti.

Una delle semplificazioni più significative del regolamento è quella dell'articolo 1, comma 2, che esonera dal richiedere e acquisire la "documentazione antimafia" nei seguenti casi:

a) nei rapporti tra gli stessi soggetti pubblici o controllati da soggetti pubblici, di cui all'art. 1, comma 1, anche perché le persone che rivestono cariche pubbliche sono già soggette alle verifiche di cui all'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, Rcome successivamente integrato e modificato.

Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute - salvo quanto detto nel successivo punto b) - nella fase per così dire "costitutiva" del controllo pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre al momento della stipula dei cont

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4) Tipologie della "documentazione antimafia".

Risultando ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora genericamente indicati come "documentazione antimafia", appare utile enumerarli espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti:

a) certificati "camerali" provvisti della dicitura "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. la presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma".

Tale certificati sono utilizzabili per tutti i rapporti con la Pubblica amministrazione, ed hanno effetto liberatorio circa l'insussistenza delle interdizioni a

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5) Documentazione da allegare alle richieste.

Sia le comunicazioni prefettizie di cui all'art. 3 del regolamento, sia le informazioni di cui al successivo art. 10 sono richieste allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio. Nel caso delle "comunicazioni" si tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un certificato privo della apposita dicitura antimafia.

Il regolamento consente che, in luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da altro soggetto legalmente abilitato, senza ulteriori formalità, non richieste dal regolamento, contenente i medesimi contenuti del predetto certificato e, comunque, almeno

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6) Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.

L'art 2, comma 1, del regolamento Runiforma la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia, prevedendo, sia per le "comunicazioni" che per le "informazioni" l'utilizzabilità per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso.

Particolarmente significativa è la previsione dell'articolo 2, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compres

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7) Ambito oggettivo.

L'ambito oggettivo della "documentazione antimafia" non ha subìto modifiche sostanziali, per cui restano escluse dall'obbligo dell'acquisizione di tale documentazione

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8) Competenza territoriale.

Anche per quanto riguarda i profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato alcuna innova

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9) Le informazioni del Prefetto.

Si è già avuto modo di evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni recate dal regolamento alla procedura di richiesta e di rilascio delle "informazioni" del Prefetto, già previste e disciplinate dall'art 4 del D.L.vo n. 490 del 1994R e ora dagli articoli 10 e 11 del regolamento, Rsoprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da parte dei soggetti cui si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre all'amministrazione interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di 300 milioni di lire) e la documentazione da allegare.

A quest'ultimo proposito, nel confermare che non occorre alcuna documentazione dell'interessato circa i conviventi, si attira l'attenzione dei Sigg.ri Prefetti sul fatto che le informazioni negative, ove risultanti, possono riguardare chiunque, convivente o meno nel territorio dello Stato, risulti possa determinare in qualsiasi modo scelte o indirizzi dell'impresa, in relazione agli immutati contenuti sostanziali dell'art. 4 del citato D.L.vo e al criterio ispiratore della disciplina antimafia in materia (cfr. art. 10, comma 4, legge n. 575/1965), tendente a focalizzare l'attenzione più sui rapporti e sulle influenze di fatto (debitamente accertate), che non sugli aspetti formali della titolarità delle imprese.

In proposito, si c

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10) Le cosiddette informazioni aggiuntive.

L'articolo 10, comma 9, precisa che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati.

Nel confermare, in proposito, le indicazioni contenute nella circolare n. 559/LEG/240.514.3 dell'8 gennaio 1996, va precisato che le notizie di cui all'articolo 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, potranno essere comunicate alle Amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti ai fini delle scelte discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato che le informazioni così trasmesse non hanno di per sé efficacia interdittiva, ma valgono soltanto a indirizzare le scelte discrezionali dell'Amministrazione.

Premesso che la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizioni in parola non trovi applicazione in materia di appalti, si fa rilevare che anche l'art. 10, comma 9, fa salve le speciali disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti.

Fra queste si segnala la p

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12) Ulteriori semplificazioni.

Al fine di evitare adempimenti ulteriori a carico delle Amministrazioni o delle imprese, si precisa che i certificati camerali e le comunicazioni o informazioni rilasciate a norma delle disposizioni previgenti, possono essere utilizzati negli ambiti temporali e funzionali indicati nelle presenti istruzioni, senza necessità di rinnovo.

Al medesimo fine, si allegano i modelli per:

- la richiesta del

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