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Sent. C. Stato 10/01/2007, n. 28

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Comunicazione di inizio del procedimento - Necessità.
1. Il provvedimento statale di annullamento del nullaosta paesaggistico deve essere preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde. L’obbligo di tale avviso - di cui all’art. 7, comma 1, della L. 1990/241 - viene soddisfatto esclusivamente con la formale comunicazione da parte dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come previsto dal Regolamento attuativo della L. 1990/241 dettato con D.M. n. 495 del 13 giugno1994, art. 4 e Tabella A punto 4.

Sul vincolo paesaggistico all’attività edilizia ved. C. Stato VI 8 marzo 2006 n. 1261 R 1. Annullamento ministeriale del nullaosta rilasciato per attività edilizia in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Il termine di 60 giorni ex art. 82, c. 9, D.P.R. 77/616 non è applicabile per la comunicazione del provvedimento; 2. Annullamento ministeriale del nullaosta regionale rilasciato per attività edilizia in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Non occorre comunicazione di inizio del procedimento); VI 10 febbraio 2006 n. 528 R (Il termine di 60 giorni si riferisce all’adozione del provvedimento ministeriale e non alla sua comunicazione o notifica ai destinatari); II 18 gennaio 2006 n. 2449 R(Annullamento ministeriale del nullaosta regionale rilasciato per attività edilizia in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Decorrenza del termine di 60 giorni per l’annullamento ex art. 151 T.U. 99/490)
(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 7, c. 1; R D.M. 13 giugno 1994 n. 495, art. 4, tabella A, punto 4)

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