La circolare, ricordando che l'art. 36-bis della L. 248/2006 prevede, tra l'altro, l’interdizione per le imprese irregolari a contrarre nuovi lavori con le pubbliche amministrazioni, e tenuto conto dei numerosi provvedimenti di sospensione di cantieri già pervenuti, individua gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni e fornisce indicazioni sulle modalità operative.
In particolare la circolare precisa che ciascun provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall’ispettore del lavoro, deve attivare un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica, recante gli elementi essenziali per l’emanazione del provvedimento interdittivo. Detta relazione deve essere trasmessa, corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.
Il procedimento deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione con l'emanazione del provvedimento interdittivo. In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della circolare (9.11.2006). In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la legge prevede che la stessa sia pari alla durata della sospensione ovvero che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione. In entrambe le ipotesi l'interdizione non può essere superiore a due anni.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all’art. 5 del D. Leg.vo 163/2006 (nuovo Codice degli appalti), che potrebbe disporre anche sul punto, il Ministero invita le stazioni appaltanti a chiedere una autocertificazione concernente l’essere stati o meno destinatari di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.