Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/11/2006, n. 1733 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 03/11/2006, n. 1733

Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 448, recante: "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro".
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[Premessa]



L’art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ... può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni».

La normativa, al fine di assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro, introduce, tra l’altro, la sanzione dell’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.

Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un’applicazione uniforme del diritto obiettivo nell’ambito delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:

1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;

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ALLEGATO 1


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Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

M1

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ALLEGATO 2


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Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche

M2

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