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Sent.C. Stato 04/11/1996, n. 1293

43231 43231
1. Appalti oo.pp. - Aggiudicazione - Annullamento del solo provvedimento finale - Conseguente abbandono di tutta la procedura e inizio nuova procedura - Illegittimità.
1. In forza dei principi codificati con la L. 7 agosto 1990 n. 241 - che richiedono l'economia dei mezzi procedimentali per soddisfare l'interesse pubblico e pongono all'Amministrazione l'obbligo di non aggravare il procedimento - ove in sede di controllo sia stato annullato solo il provvedimento terminale di aggiudicazione di un contratto, illegittimamente l'Amministrazione, per un preteso contrasto interpretativo di norme con l'organo di controllo, abbandona tutta la procedura già espletata ed ancora utilizzabile e dà avvio ad una procedura integralmente nuova.


L. 7 agosto 1990 n. 241R

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