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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/11/2010, n. 193

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa TEQ SA – Fornitura di un sistema di bigliettazione basato su tecnologia contactless con integrate la localizzazione e il monitoraggio dei mezzi e sistema di videosorveglianza – Importo a base d’asta € 1.450.000,00 – S.A.: SUN S.p.A. di Novara.

1. Il DURC è qualificato dalla giurisprudenza come una dichiarazione di scienza, resa però con riguardo al periodo considerato, per cui lo stesso non può essere inteso che come attestante la regolarità contributiva soltanto fino alla propria scadenza, senza alcuna possibilità di essere considerato valido al di là del termine in esso espressamente stabilito (si veda, in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1141). Come ritenuto anche da questa Autorità (parere n. 112 del 16 giugno 2010), il DURC privo di un requisito intrinseco, ossia l’essere in corso di validità, è per ciò stesso inidoneo a comprovare il possesso della regolarità contributiva.

2. Se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l’individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel risp

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 10 marzo 2010, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa TEQ SA, pur non contestando la legittimità della propria esclusione dalla gara in oggetto, ha lamentato la sussistenza di molteplici vizi della procedura posta in essere dalla stazione appaltante e della stessa lex specialis, idonei a travolgere in radice la procedura medesima ed a consentire la rinnovazione della gara, con conseguente facoltà di riproposizione della domanda di partecipazione.

Nello specifico, l’impresa istante ha evidenziato quattro profili di criticità della procedura di gara di cui trattasi di seguito esposti.

La prima eccezione sollevata dall’istante concerne l’asserito illegittimo diniego di accesso agli atti, a seguito della presentazione di rituale istanza di accesso, in data 14 dicembre 2009 (dopo la propria esclusione dalla gara con provvedimento del 30 novembre 2009, comunicato con nota del 4 dicembre 2009), reiterata in data 19 gennaio 2010.

Al riguardo la TEQ SA ha riferito di aver chiesto esclusivamente di accedere a documenti prodotti dagli altri partecipanti attestanti i requisiti di ammissione e, precisamente: - certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio completo di Dichiarazione Antimafia; - dichiarazione del Casellario giudiziario del firmatario dell’offerta; - certificato di qualità valido al 10 novembre 2009; - audit annuale obbligatorio per il mantenimento della validità del certificato nel caso lo stesso fosse stato emesso nell’anno precedente la scadenza della gara; - procure dei firmatari della documentazione presentata; - lettera dichiarazione prevista dall’art. 17 della l. n. 68/1999R, in ordine al rispetto della normativa sui disabili; - lettera di richiesta di dimidiazione della cauzione prevista dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006R. Tuttavia, la stazione appaltante SUN S.p.A., ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, invitava l’impresa odierna istante a ripresentare la domanda dopo l’aggiudicazione della gara e, a seguito della reiterazione della suddetta richiesta di accesso agli atti, concedeva unicamente l’accesso ai verbali di gara, differendo l’accesso agli altri atti al momento dell’aggiudicazione.

Di contro, con specifico riferimento all&r

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Ritenuto in diritto

Al fine di definire la controversia sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in oggetto, in ordine al primo rilievo dedotto dall’istante TEQ SA, relativo alla asserita violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006R, va osservato, in via preliminare, come, in materia di appalti pubblici, la ratio del differimento del diritto di accesso sia da individuarsi nella necessità di mantenere la competizione indenne da meccanismi di collusione, di impedire intese tra operatori economici volte a concordare i rispettivi comportamenti per influenzare l’esito della selezione, di evitare flussi informativi (anche involontari) tra potenziali concorrenti, e di eliminare il rischio di condizionamenti commerciali, economici e tecnici nella formulazione e presentazione delle offerte.

Ciò premesso, la giurisprudenza amministrativa evocata dall’impresa istante - e dalla stessa stazione appaltante - ha coerentemente escluso la possibilità di applicare il principio del differimento, quando la richiesta di accesso abbia ad oggetto i documenti attestanti i requisiti di ammissione, i verbali di gara e i provvedimenti della stazione appaltante nella parte in cui sanciscono l’esclusione dalla procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 18 novembre 2008, n. 2612; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2009, n. 178); trattasi, invero, di atti che, non potendo affatto minare gli equilibri concorrenziali e la correttezza dell’andamento del procedimento, non giustificano il differimento.

Pertanto, deve ritenersi non conforme all’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto il differimento dell’accesso agli atti inerenti alla procedura in questione, con riferimento ai documenti attestanti i requisiti di ammissione dei singoli concorrenti oggetto dell’istanza di accesso presentata dall’istante TEQ SA in data 14 dicembre 2009.

Quanto all’asserito vizio da eccesso di potere per difetto di motivazione che inficerebbe il provvedimento di differimento dell’accesso agli atti di cui trattasi, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 3, primo comma, della l. n. 241 del 1990 “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

La norma citata individua, dunque, quali elementi strutturali della motivazione del provvedimento, l’esternazione dei “presupposti di fatto”, vale a dire degli elementi e dei dati fattuali acquisiti durante l’istruttoria e valutati da parte dell’amministrazione, e delle “ragioni giuridiche”, e cioè delle norme considerate applicabili al caso concreto.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della stazione appalta

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