Sent.C. Stato 21/11/1996, n. 1235 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 21/11/1996, n. 1235

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Esclusione - Per mancata produzione certificato carichi pendenti - Illegittimità.
1. E' illegittima, in quanto contrastante con l'art. 1, 2° c., L. 7 agosto 1990 n. 241, l'esclusione da una gara di appalto per la mancata produzione del certificato dei carichi pendenti relativo al direttore tecnico ed agli amministratori con poteri di rappresentanza, richiesto dalla lettera di invito a pena di esclusione, stante la sua inutilità in relazione ai fatti o alle circostanze che esso direttamente potrebbe attestare.

1. Art. 1, 2° c. L. 1990 n. 241: «La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria».
L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 1, 2° c.R

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