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Com. P.C.M. 02/01/2003

Norme in materia di conferenza di servizi. Linee guida operative per la remissione al Consiglio dei Ministri. (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater).
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[Premessa]


Premesse

Scopo delle presenti "linee guida" è di fornire un utile contributo alle amministrazioni che si trovano dinanzi all'esigenza di dover rimettere la decisione conclusiva di una confe

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1. Profili introduttivi

1.1. Come è stato opportunamente sottolineato, "la conferenza di servizi è quel modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici".

1.2. L'istituto, nato alla fine degli anni ottanta in occasione di procedimenti disciplinati da leggi speciali dirette a soddisfare esigenze particolari e, successivamente, disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990,

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2. Le fasi conclusive della conferenza di servizi.

In considerazione delle finalità sopra delineate ed allo scopo di evitare un eccessivo prolungamento dei tempi previsti per la conclusione del procedimento, la citata legge n. 340/2000 ha fissato una più netta scansione delle fasi finali del procedimento individuando, altresì, i casi in cui l'amministrazione procedente rimette gli atti al Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento conclusivo.

2.1. Il procedimento nella parte terminale della conferenza si svolge attraverso le seguenti fasi:

a) al termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente (ossia, l'amministrazione deputata ad adottare il provvedimento finale) adotta, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, la c.d. determinazione conclusiva;

b) qualora alcune

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3. Il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri.

3.1. L'amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri, deve trasmettere ogni documentazione utile all'adozione della decisione e, in particolare, il verbale conclusivo della conferenza di servizi dal quale deve risultare:

a) la regolarità della convocazione delle amministrazioni interessate;

b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato;

c) le modalità di svolgimento della discussione e le relative posizioni assunte in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni convocate, con particolare riguardo alle eventuali soluzioni alternative ivi prospettate e ai dissensi espressi e motivati, soprattutto nella materia degli interessi sensibili;

d) le conclusioni adottate in seno alla conferenza di servizi che comportano la remissione della decisione al Consiglio dei Ministri;

e) nei casi di interventi infrastrutturali e produttivi, la documentazione progettuale completa di relazione tecnica, dal cui esame possa emergere un confronto tra lo stato dei luoghi e que

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