Sent.C. Cass. 07/08/2001, n. 10898 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 07/08/2001, n. 10898

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1. Geometri - Albo professionale - Cancellazione - Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione.
1. Nel procedimento, di natura amministrativa, davanti al collegio locale dei geometri, diretto alla cancellazione dall'albo del professionista che si trovi in situazione di incompatibilità, trova applicazione il primo comma dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) che, con formulazione tale da ricomprendervi tutti i provvedimenti amministrativi, salve le eccezioni di cui al successivo art. 13 della stessa legge, impone di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi.

1a. Sulla iscrizione all'albo professionale ved. Cass. S.U.7 marzo 2001 n. 91R.
(L. 7 agosto 1990 n. 241, artt. 7 e 13)R

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