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Sent.C. Stato 18/06/2002, n. 3342

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1. Direttore dei lavori e collaudatore - Relazioni riservate - Diritto di accesso - Esclusione ex artt. 10 e 232 c.4 D.P.R. 99/554 - Limiti.
1. Negli appalti di lavori pubblici è legittimo il diniego di accesso alla relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 10 del nuovo Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e dell'art. 24, c.1, L. 7 agosto 1990 n. 241, perché si tratta di «documenti riservati» ai sensi dell'art. 31 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109. Ai fini dell'applicabilità o meno degli artt. 10 e 232, c. 4 del D.P.R. 99/554 sulla esclusione del diritto di accesso alle anzidette relazioni riservate la situazione può dirsi definita solo quando, quali che siano le vicende dell'esecuzione dell'opera pubblica, la specifica pretesa non possa più essere azionata.


(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 24 c.1 R; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 31 bis R; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 10 e 232 c.4)R

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