L'art. 5 del D.P.R. 160/2010 prevede che, a partire dal 29 marzo p.v., gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi ed ad attività di impresa soggetti a SCIA siano presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica con gli standard disposti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5 dello stesso D.P.R..
Gli standard citati sono compatibili con le modalità di trasmissione dati già adottate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e, si rammenta, sono riportati nel decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007. R
Si sottolinea che la SCIA, e di conseguenza il «procedimento automatizzato», sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.
Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D. Leg.vo 334/1999 e s.m.i. R
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Giova rammentare che, ovviamente, le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.