1. La revoca dei provvedimenti amministrativi trova legittimità con l’entrata in vigore dell’art. 21-quinques della L. 241/1990, con il quale il legislatore ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l’adozione di un provvedimento di revoca: sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto; nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi). Pertanto, La revoca di un provvedimento amministrativo è consentita non solo a seguito delle cd. sopravvenienze, ma anche dietro nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. La revoca legittima del provvedimento amministrativo comporta, ai sensi dell’art. 21-quinques, della L. 241/1990, l’attribuzione di un indennizzo spettante al soggetto pregiudicato dalla rimozione del provvedimento e non costituisce risarcimento del danno, il cui riconoscimento presuppone invece l’illegittimità del provvedimento. L’indennizzo sarà comunque circoscritto al danno emergente, che deve includere le spese di partecipazione alla procedura per lesione della pretesa del soggetto pregiudicato a non essere coinvolto in trattative inutili. In altri termini, a norma dell’art. 21