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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Accesso alle pratiche edilizie e diritto alla riservatezza
ACCESSO PRATICHE EDILIZIE LEGITTIMAZIONE RISERVATEZZA - Nel caso di specie il proprietario di una unità abitativa confinante con un complesso alberghiero aveva presentato al Comune un’istanza di accesso documentale, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e art. 3 del D. Leg.vo 195/2005, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Leg.vo 33/2013. Il ricorrente contestava la sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto di accesso del vicino. Tra le motivazioni del ricorso adduceva la genericità dell’istanza di accesso e il vizio di legittimazione alla richiesta di ostensione.
ACCESSO AI TITOLI EDILIZI E DIRITTO DI RISERVATEZZA - C. Stato 06/11/2024, n. 8885 ha ricordato che l’art. 20, comma 6, D.P.R. 380/2001 dispone che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio. Il successivo art. 27 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi; l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità può essere constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini.
Dal combinato disposto delle suddette norme si evince un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi e un dovere di controllo sull’attività edilizia, anche su sollecitazione del privato cittadino. Tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso” sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire. I titoli edilizi sono, infatti, atti pubblici, perciò chi esegue le opere neppure può opporre un diritto di riservatezza. Tali considerazioni non possono essere diverse in relazione alla tipologia del titolo edilizio utilizzato, permesso di costruire, SCIA o CILA, trattandosi soltanto di una diversa modalità dell’esercizio del diritto dominicale all’utilizzo edificatorio del fondo.
Nello stesso senso si segnalano anche le seguenti pronunce della giurisprudenza di merito:
- TAR Lombardia-Brescia 09/12/2020, n. 871, secondo cui non può dirsi sussistente alcuna posizione di controinteresse rispetto alla richiesta di accesso a titoli edilizi rilasciati a terzi, in quanto si tratta di atti sottratti al regime di riservatezza;
- TAR Campania-Napoli 28/06/2023, n. 3897 che ha escluso il pregiudizio alla tutela dei dati personali e al diritto di proprietà intellettuale con riferimento agli elaborati progettuali. In particolare con tale ultima pronuncia è stato precisato che, con riguardo alle relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento di ciascuno dei titoli edilizi rilasciati, non può configurarsi alcuna lesione di interessi economici e commerciali dei destinatari, né quanto alla tutela del diritto d'autore o a segreti commerciali, trattandosi di mere rappresentazioni grafiche ed elaborati utili a trasporre sul piano reale e delineare l'oggetto, la localizzazione e gli sviluppo planimetrici dell'attività edilizia realizzata.
LEGITTIMAZIONE - Con riferimento al requisito di legittimazione, è stato evidenziato come al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetti il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa.
Ed infatti la vicinitas fa sì che debba riconoscersi la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata (nesso strumentale) ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso.
CONTENUTO DELL’ISTANZA DI ACCESSO - Infine, per quanto concerne la presunta genericità dell’istanza, il Consiglio di Stato ha rilevato che il vicino aveva circoscritto l'ambito di accesso alle pratiche edilizie di interesse, specificando l’immobile per il quale aveva necessità di acquisire i titoli edilizi.
Sul punto i giudici hanno ritenuto che la posizione procedimentale del richiedente non può essere aggravata (art. 18, L. 241/1990) con l'onere di indicazione puntuale e precisa del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare (di cui presume ragionevolmente l’esistenza ma ne ignora l’effettiva esistenza), dovendo ritenersi sufficiente una richiesta (come quella formulata), in grado di consentire all’amministrazione, senza spendere attività di formazione ed elaborazione di dati, l’individuazione della pratica edilizia così da estrapolare i titoli che hanno legittimato i relativi interventi.