Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222 nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi (NdR: ridotti a 12 dall'art. 63, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)) di cui al presente comma, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della presente legge.

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