1. Telecom Italia s.p.a. realizzava, nel 1993, un impianto per la telefonia mobile, che veniva installato su una preesistente centrale telefonica in Crispano (NA), via A. Moro.
2. Il 14.4.2006 Telecom Italia s.p.a. presentava allo stesso Comune di Crispano una D.I.A. a sanatoria di tale impianto, ma il Comune, con provvedimento del 20.4.2006, respingeva tale istanza.
3. Con provvedimento immediatamente successivo, in data 26.4.2006, il Comune ordinava la demolizione dello stesso impianto.
4. Telecom Italia s.p.a. proponeva, perciò, ricorso al T.A.R. Campania avverso tali provvedimenti, contestando le ragioni del diniego e censurando altresì, per illegittimità derivata, l’ordinanza di demolizione.
5. Si costituiva nel giudizio di prime cure il Comune di Crispano, il quale eccepiva che Telecom Italia s.p.a. non avrebbe potuto presentare la d.i.a. in sanatoria, non essendo ciò consentito dal d. lgs. 259/2003 R, che non prevedrebbe espressamente il rilascio di titoli autorizzatori in sanatoria.
6. Con sentenza n. 9850 del 6.8.2008 il T.A.R. Campania rigettava il ricorso, ritenendo ammissibile nonché condivisibile la motivazione postuma addotta dall’Amministrazione in sede di giudizio, per l’assorbente considerazione secondo cui, anche prescindendo da ogni rilievo sulla fondatezza delle ulteriori ragioni ostative invocate nel provvedimento 259/2003 Rdi diniego, l’Amministrazione era comunque tenuta a respingere la domanda presentata da Telecom Italia s.p.a. in ragione del divieto di rilasciare in sanatoria i titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del d. lgs. 259/2003 R.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello Telecom Italia s.p.a., ritenendo erronea la motivazione del primo giudice e riproponendo tutti i motivi di censura sollevati nell’originario ricorso, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
8. Non si è costituto in giudizio, nonostant