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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 14/10/2014, n. CP-11
Delib. ANAC 14/10/2014, n. CP-11
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoGli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Udine e degli Architetti PPC della Provincia di Udine, con distinti esposti, hanno segnalato l’esistenza di numerose presunte anomalie (nel numero di nove) contenute nel bando e disciplinare di gara dell’appalto in oggetto, in violazione delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici e, in particolare, di appalti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Ai rispettivi esposti sono state allegate numerose note sia proprie che dell'OICE e della CNA (Cassa Nazionale Architetti), indirizzate alla Stazione appaltante, “UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.”, in merito alle incongruenze di cui sopra, e con il fine che il bando e il disciplinare della procedura di gara venissero ritirati o sospesi, in autotutela, ai sensi della L. 241/1990R, per apportare le modifiche necessarie per superare le violazioni di legge denunciate. Gli esponenti, con successiva nota, hanno segnalato un’ulteriore presunta anomalia relativamente all’incarico di redazione del progetto preliminare, posto a base della gara in argomento, la cui assegnazione è stata disposta in data 25/02/2013 con affidamento diretto allo Studio “GEZA Gri e Zucchi architetti associati”, in contrasto con il principio che vieta l’artificiosa suddivisione dei servizi, al fine di eludere le norme che ne regolano l’aggiudicazione (cfr. art. 29, comma 4 del D. Lgs. 163/2 006 e ss. mm e ii. e art. 262, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm e ii.). Il D.G. VICO. ha disposto l’avvio di una procedura istruttoria per la verifica delia sussistenza delle su indicate anomalie, comunicato alle parti con nota prot. 0105816 del 30/10/2013. Di seguito a tale comunicazione, la Stazione appaltante ha sospeso la procedura di gara, in attesa della conclusione del predetto procedimento istruttorio e ha inviato controdeduzioni con nota del 18/11/2013. In data 28/11/2013 l’Ente “UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.” e gli esponenti sono stati auditi congiuntamente dall’Ufficio istruttore dell’Autorità. Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 marzo u.s ha verificato la non manifesta infondatezza delle risultanze istruttorie e ha autorizzato la loro trasmissione (avvenuta in data 19/03/2014) alle parti interessate per le proprie controdeduzioni. In sede istruttoria sono state ritenute fondate sette delle nove osservazioni formulate dagli esponenti sul bando/disciplinare di gara, nonché il rilievo sulla procedura prescelta per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare. Dall’esame istruttorio condotto dall’Ufficio di vigilanza, tenuto conto delle controdeduzioni pervenute, è emerso quanto segue. Non vi é traccia, all’art. 2 del bando di gara, di un “dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi”; il bando, infatti, si riduce ad indicare l’importo dei servizi tecnici per ogni classe e categoria di lavori ma non riporta, neppure in allegato, il calcolo in base al quale, in relazione alle tariffe professionali, è stato definito tale importo. E ciò è in contrasto con quanto disposto dal Regolamento all’articolo 264, comma 1, lett. d) (nonché con quanto più volte ribadito dalla AVCP alle stazioni appaltanti), laddove ha precisato che il bando deve contenere l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l’ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi posto a base di gara. La previsione di bando, al punto 5.1 lett. a), relativa al requisito di capacità economico – finanziaria, limita illegittimamente la partecipazione ai soli concorrenti che abbiano maturato, nel quinquennio precedente, il requisito del fatturato minimo nei servizi relativi alle classi e categorie [1c), 1g), 3b), 3c)] citate nel bando, anziché, come previsto dall’art. 263, comma 1, lett. a), DPR 207/2010R, riferirsi al fatturato globale minimo per servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010, non legato, quindi, alle classi e categorie dei lavori da progettare. Non é corretta la formulazione della clausola del bando di cui all’art. 5, punto 5.1, lett. c), in quanto non in linea con il disposto dell’art. 263, comma 1, lett. c), del DPR 207/2010. Infatti, la formula adottata nel bando è disallineata da quella prevista dalla norma, avendo omesso la locuzione “relativi ai lavori” per i quali i servizi sono stati espletati; tale carenza comporta che il requisito richiesto, riferendosi all’importo dei servizi svolti, sia superiore a quello previsto dalla norma, imponendo anche in tal caso una illegittima restrizione della concorrenza. La clausola relativa ai requisiti che devono possedere i componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti, contenuta all’art. 5, punto 5.3, lett. c), del bando e la scheda A, punto 18, allegata al bando, non sono in linea con quanto previsto dall’art. 261, c. 7, DPR 207/2010. Infatti, dette previsioni di bando stabiliscono che, in caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di capacità economica e tecnica siano determinati dalla somma fra tutti gli associati del dato richiesto, e che il mandatario capogruppo partecipi con una percentuale dei requisiti che non può essere inferiore al 20%, né superiore al 60%. La clausola, tuttavia, non precisa, come previsto dall’art. 261, comma 7, del DPR 207/2010, che la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura superiore rispetto a ciascuna mandante. Nel caso che la mandataria partecipi con percentuali inferiori al 50% e, in particolare, qualora partecipi proprio con il “minimo” del 20%, l’avere omesso tale specifica può essere interpretato nel senso che una o più mandanti possano presentarsi con percentuale superiore alla mandataria. La clausola del bando, al punto 5.3.,lett. c), laddove dispone che “I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione nel raggruppamento”, risulta in violazione dell’articolo 37, comma 13, del D.L.gs 163/2006R, nella sua attuale formulazione, ove è stato soppresso, per il settore dei servizi e per quello delle forniture, l’obbligo di corrispondenza fra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione delle prestazioni, per i concorrenti riuniti in raggruppamento. Il punteggio in palio per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 9, Iett. A, punti 2 e 3, del bando eccede il limite superiore stabilito all'art. 266, comma 5, criterio b), del DPR 207/2010R. Infatti, i criteri di cui alla lett. A, punti 2 e 3, complessivamente fissano un “peso” totale pari a 60 punti che risulta superiore a 40, limite massimo previsto dall’art. 266, comma 5, lett. b) per i fattori ponderali da assegnare al criterio di cui al comma 4, lett. b). Inoltre, in relazione all'assegnazione dei punteggi di cui sopra, non vengono definiti i criteri motivazionali. Di conseguenza, detta clausola si pone in contrasto con quanto chiarito dalla AVCP in diversi atti di indirizzo (uno per tutti, cfr. Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011), circa la necessità di fissare, al momento della redazione del bando di gara, i criteri motivazionali, a cui la commissione giudicatrice deve attenersi per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minino e il massimo prestabiliti. Circa il contenuto dell’offerta tecnica, l’articolo 9, lett. A, punto 2, del bando è illegittimo laddove consente di acquisire soluzioni progettuali con ampio margine di ideazione progettuale, anche relativamente all’aspetto architettonico, a modifica del progetto preliminare a base di gara, senza aver posto alcun “paletto” (i cosiddetti “requisiti minimi”) alla libertà progettuale del concorrente. Non si tratta quindi di semplici “migliorie” ma la S.A. richiede il più ampio margine di ideazione progettuale. Di conseguenza, detta clausola lede la par condicio dei concorrenti, non garantendo la necessaria trasparenza della procedura relativa all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, consente un&rsqu |
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Il Consiglio- Prende atto che l’Ente appaltante “UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A.”, a seguito delle conclusioni istruttorie del Settore competente di questa Autorità, con deliberazione n. 3 del 30/04/2014 del CdA, ha annullato in autotutela gli atti della procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, ecc. dell’intervento in oggetto, costituente uno dei due motivi oggetto di esposto degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Udine. Ritiene, pertanto, definita la relativa questione, per sopravvenuta carenza di interesse. - Rileva che la procedura adottata dalla Stazione appaltante relativamente all'affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, contrasti con i principi di trasparenza, massima concorrenza ed economicità, richiamati dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici, cui si deve conformare l’azione della pu |
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