Semplificazioni per la definizione dei procedimenti amministrativi | Bollettino di Legislazione Tecnica
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01/06/2021

Semplificazioni per la definizione dei procedimenti amministrativi

Il D.L. Semplificazioni prevede nuove disposizioni volte al rafforzamento degli strumenti per la tempestiva definizione dei procedimenti amministrativi.

Il D.L. 31/05/2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni 2021), pubblicato nella G.U. 31/05/2021, n. 129, con gli artt. 61-63, apporta modifiche alla L. 241/1990 in materia di poteri sostitutivi, silenzio assenso e annullamento d’ufficio degli atti amministrativi.
A seguito delle disposizioni introdotte risultano rafforzati gli strumenti, anche dei soggetti privati, che consentono di ottenere una sollecita definizione dei procedimenti amministrativi ed acquisire nei tempi stabiliti gli atti richiesti.

POTERI SOSTITUTIVI - L’art. 2, L. 241/1990 stabilisce i termini entro i quali deve concludersi il procedimento amministrativo, prevedendo che, in caso di inerzia, l'organo di governo individui il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo ai fini della celere definizione del procedimento.
Con le modifiche ai commi 9-bis e 9-ter del citato art. 2 (ad opera del D.L. 77/2021), l’intervento sostitutivo può avvenire non solo a richiesta dell’interessato, ma anche d’ufficio e può essere esercitato dal responsabile o da un’unità organizzativa (un ufficio) appositamente individuata, che attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario dovrà concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.   

SILENZIO ASSENSO, ATTESTAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE - In tema di silenzio assenso, il nuovo comma 2-bis dell’art. 20, L. 241/1990 aggiunto dal D.L. 77/2021 prevede che nei casi in cui il silenzio dell’Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’Amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda.
In caso di mancata risposta entro 10 giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445.
Pertanto, decorsi i termini per il silenzio assenso, il soggetto interessato potrà ottenere l’attestazione telematica dell’accoglimento della domanda o avrà la facoltà di autocertificarla.

In proposito si segnala che la formazione del silenzio assenso è prevista, a determinate condizioni, sia nel procedimento relativo alla richiesta di permesso di costruire (art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001), sia sull’istanza di condono edilizio (vedi art. 32, comma 37, D.L. 269/2003 e la Nota: Terzo condono edilizio: elementi necessari per la formazione del silenzio assenso).

ANNULLAMENTO D’UFFICIO - Viene infine ridotto a 12 mesi (anziché 18) il termine per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/1990 da parte dell’Amministrazione per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti erroneamente rilasciati o adottati in violazione di legge.

Dalla redazione