Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Interno 20/05/1995, n. 15
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa]Il D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994, R pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 1994 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 1995, costituisce il nuovo regolamento sulle procedure di concessione e autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, per la installazione e l'esercizio di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, semplificando notevolmente l'iter istruttorio previsto dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (legge petrolifera) e successive modificazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303. Il predetto regolamento è stato emanato per dare attuazione al disposto della legge 9 gennaio 1991, n. 9 R (artt. 16 e 17) e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 2, commi 7, 8, 9).R Stante la rilevanza che riveste la sicurezza negli impianti di lavorazione e nei depositi di oli minerali ed il diretto coinvolgimento degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito alcuni chiarimenti ed indirizzi per una uniforme applicazione del dettato normativo, anche alla luce di un Accordo Procedimentale raggiunto tra le Amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 420/1994, che si allega alla presente. Il regolamento prevede due tipi di procedure: a) la procedura della concessione (artt. 2 e 4); b) la procedura della autorizzazione (artt. 5 e 6). Per ciascun tipo di procedura sono stabiliti i termini entro i quali ciascuna Amministrazione o ente interessato è tenuto a fornire il proprio parere. Con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del giorno 11 gennaio 1995 (G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995), emanato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 420/1994, R sono state individuate: le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata (opere comprese nell'allegato A del Decreto); |
|
GeneralitàIl D.P.R. n. 420 del 18 aprile 1994, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 1994 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 1995, costituisce il nuovo regolamento sulle procedure di concessione e autorizzazione da parte del Ministero dell'Industri |
|
ProcedureIl regolamento prevede due tipi di procedure: a) la procedura della concessione (artt. 2 e 4); b) la procedura della autorizzazione (artt. 5 e 6). Per ciascun tipo di procedura sono stabiliti i termini entro i quali ciascuna Amministrazione o ente interessato è tenuto a fornire il proprio parere. Con Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del giorno 11 gennaio 1995 (G.U. n. 21 del 26 gennaio 1995), emanato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 420/1994, sono state individuate: le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata (opere comprese nell'allegato A del Decreto); le opere minori non soggette ad autorizzazione (opere comprese nell'allegato B del Decreto). Si rammenta che gli impianti per lo stoccaggio del g.p.l. (art. 2, lettera d, del D.P.R. n. 420/1994) sono unicamente soggetti a concessione. Competenze degli organi periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed adempimenti in relazione al tipo di procedura |
|
Impianti di lavorazione e depositi di oli minerali costieriPer gli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali costieri, secondo la definizione dell'art. |
|
Soppressione del parere degli organi consultivi centrali del Ministero dell'InternoAi fini del rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'articolo 14, comma 3 del D.P.R. n. 420/1994 ha annullato l'obbligo per il Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di acquisire il parere della Commissione Consultiva per le |
|
Procedura di deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982Su istanza dell'interessato, la procedura della deroga di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982, si applica unicamente agli impianti e depositi di oli minerali ricadenti nell'ambito delle competenze dei Comandi Provinciali dei Vigili de |
|
Esercizio degli impiantiUltimati i lavori di costruzione ed in attesa del collaudo previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 420/1994, le auto |
|
Competenze dei PrefettiL'articolo 12 del D.P.R. n. 420/94 fa salve le vigenti competenze dei Prefetti per il rilascio: |
|
Competenze degli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoTenendo conto della ripartizione delle competenze in materia tra Comandi Provinciali e Comitati Tecnici Regionali, e della attuale strutturazione degli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si riportano di seguito gli Ispettorati del Servizio Tecnico Centrale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, cui son |
|
ALLEGATO - ACCORDO PROCEDIMENTALE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE O DI DEPOSITO DI OLI MINERALIDi concerto con il Ministero delle Finanze, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione |
|
1. Circolari esplicative agli organi localiIl Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero delle Finanze, il Ministero dei Trasporti e Navigazione ed il Ministero dell'Interno emanano circolari esplicative e di indirizzo ai propri organi periferici (Upica, Direzioni Compartimentali, U.T.F., Dogane, organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Autorità marittime e portuali) per l'applicazione delle procedure individuate con il |
|
2. Pareri negativi Violazione della normativa vigenteI Ministeri delle Finanze, dell'Interno e dei Trasporti e Navigazione danno disposizioni ai propri Uffici ed Organi locali affinché nel caso sia ravvisata la sussistenza di motivi di diniego o di |
|
3. Ampliamenti di cui al punto 2 Allegato A del D.M. 11 gennaio 1995Le Amministrazioni ribadiscono che l'aumento della capacità di cui al punto 2 all. A del decre |
|
4. PrefettureIl Ministero dell'Industria dà indicazioni alle Prefetture per la trasposizione delle procedur |
|
5. Volture Locazioni ed impianti di recupero vaporeNei casi di voltura della concessione o di locazione, di cui all'art. 40 e 25 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato autorizza la volt |
|
6. Esercizi provvisori e proroghe successiveLe autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Industria per prove semestrali di messa a punto degli |
|
7. Modifiche della concessione o dell'autorizzazioneLe altre modifiche della concessione o dell'autorizzazione che non siano comprese nel D.M. 15824 dell |
|
Dalla redazione
- Prevenzione Incendi
- Locali di pubblico spettacolo
- Sicurezza
Le norme di sicurezza e antincendio per le attività di spettacolo viaggiante
- Alfonso Mancini
- Locali di pubblico spettacolo
- Procedimenti amministrativi
- Pubblica Amministrazione
- Prevenzione Incendi
La licenza di agibilità per i pubblici spettacoli ed i trattenimenti
- Alfonso Mancini
- Uffici e luoghi di lavoro
- Prevenzione Incendi
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
- Redazione Legislazione Tecnica
- Prevenzione Incendi
Prevenzione incendi: adempimenti tecnico-amministrativi, vigilanza, sanzioni
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
31/01/2025
- Tecnologie green, fondi agli enti da Italia Oggi
- Appalti, velocità e meno costi da Italia Oggi
- Appalti, doppia verifica sull’equivalenza dei Ccnl da Il Sole 24 Ore
- La Campania complica ancora il puzzle del Salva casa da Il Sole 24 Ore
- Fisco, controlli stretti sul catasto da Italia Oggi
- Sì all'autocertificazione se il Fvoe non è utilizzabile da Italia Oggi