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Sent.C. Stato 09/09/1992, n. 630

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1. P.A. - Accesso ai documenti amministrativi - Da parte dei partecipanti al procedimento e di chiunque vi abbia interesse - Coincidenza - Tutela ex art. 25 L. 1990 n. 241 - Applicabilità - Limite ex art. 3 L. n. 241 cit. - Operatività in ogni caso
1. Il diritto a prendere visione degli atti del procedimento amministrativo, da parte dei partecipanti al procedimento medesimo, contemplato nell'art. 10 lett. a) L. 7 agosto 1990 n. 241, si configura come il medesimo diritto di accesso (ai documenti amministrativi) di cui all'art. 22 L. n. 241 cit. e può trovare tutela in sede giurisdizionale secondo lo speciale procedimento regolato dall'art. 25 5° c. stessa legge; tuttavia, l'anzidetto particolare procedimento resta contemporaneamente bloccata dalla prescrizione dell'art. 31, in base alla quale «le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24 della legge».

1. Ved. C. Stato VI 27 marzo 1992 n. 193 [R=WCS27M92193] e C. Stato IV 6 maggio 1992 n. 499 R(E' stato osservato che il termine di 6 mesi stabilito dalla legge 1990 n. 241 per l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24 della legge stessa non ha carattere perentorio).
L. 7 agosto 1990 n. 241, artt. 10, 22, 24, 25, 31 R

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